Come funziona la Mediazione online?

Il d.lgs. 28/2010 all’art. 3, comma 4, stabilisce che “la Mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’Organismo”.

Inoltre la riforma entrata in vigore il 28 Febbraio 2023 stabilisce alcune importanti novità:

  • può essere utilizzata qualsiasi piattaforma di video conferenza. Rimedia utilizza Microsoft Teams (vedi il tutorial dedicato)
  • chiunque può chiedere di partecipare in modalità telematica senza che le altre parti possano opporsi
  • il verbale conclusivo andrà firmato con firma digitale o SPID

Per agevolare le operazioni di firma digitale abbiamo creato 2 video tutorial. Uno per gli avvocati e i privati (firma con chiavetta personale o con SPID) e uno per i mediatori.

Buona visione!

VIDEO PER APPOSIZIONE FIRME DIGITALI AVVOCATI E PARTI

VIDEO PER MEDIATORI (invio verbali tramite docusign)

La mediazione telematica, o più comunemente la mediazione online, è una procedura identica a quella normale con l’unica differenza che gli incontri si svolgeranno in videoconferenza.

Rimedia, in considerazione della forte diffusione in ambito professionale,  utilizza la piattaforma Microsoft Teams.

E’ un programma molto intuitivo e stabile e può essere utilizzato sia direttamente sul web (quindi senza installazione ma attraverso un  qualsiasi browser come Internet Explorer o Chrome) che attraverso una piccola applicazione che la procedura vi consentirà di avviare facilmente.

VIDEO PER ACCESSO A MICROSOFT TEAMS

La nostra Segreteria sarà sempre disponibile a fornire tutta l’assistenza necessaria.

L’amministratore del condominio, per partecipare alla Mediazione, deve fare prima un’assemblea?

L’amministratore del condominio può avviare, aderire e partecipare alla mediazione senza la necessità di svolgere un’assemblea che lo autorizzi.

In passato era diverso ma con la c.d. Riforma Cartabia p stato introdotto l’art. 5-ter del d.lgs. 28/2010 che stabilisce che L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

Tuttavia il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

La mia controparte è un condominio, a chi devo mandare la notifica?

Quando la nostra controparte è un condominio bisogna verificare anzitutto se è stato costituito un condominio a tutti gli effetti (in molti casi è obbligatorio).

Bisognerà verificare anche dove il condominio ha la sede legale e chi lo rappresenta.

Nella maggioranza dei casi la notifica si potrà inviare all’amministratore di condominio. Sarà quindi necessario reperire i recapiti ufficiali (in genere nei verbali di assemblea).

Se il condominio non esiste potrebbe essere necessario notificare la mediazione a tutti i singoli condomini.

Approfondimento normativo.

Art. 71-quater alle Disposizioni Attuative Codice Civile.

  1. Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.
  2. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
  3. Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
  4. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
  5. La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
  6. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare.

A quanto ammontano le spese in caso di prosecuzione in incontri successivi al primo?

Le spese di mediazione vere e proprie – verifica il tariffario cliccando qui – devono essere sostenute soltanto se le parti decidono proseguire oltre il primo incontro.

Si tratta di tariffe molto vantaggiose e accessibili che variano in base al valore della controversia.

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Quali sono le spese della Mediazione?

A quanto ammontano le spese di avvio e di primo incontro?

Cosa significa unico centro d’interessi?

Cos’è il primo incontro di Mediazione?

Il primo incontro di Mediazione è una fase preliminare dell’intera procedura.

La c.d. Riforma Cartabia ha profondamente revisionato il concetto di primo incontro che in passato generava molte difficoltà.

Prima della riforma, infatti, il primo incnontro era gratuito e anche se questo poteva sembrare una buona notizia per le parti non lo era del tutto. Infatti per bilanciare la gratuità di prevedeva un primo incontro di natura esclusivamente formale che serviva a verificare se le parti avevano intenzione o meno di iniziare la mediazione. Questo faceva perdere molto tempo ed energia alle parti e imponeva anche ai mediatore di fare sostanzialmente del volontariato professionale. Adesso invece, con la previsione di tariffe predeterminate e contenute, il primo incontro è un vero e proprio incontro di trattativa ed è utile alle parti per capire se andare fino in fondo oppure no. Quando ci si rende conto che la trattativa non ha spazio si chiuderà la mediazione e non bisognerà sostenere altre spese. Se invece la trattativa ha buoni risultati si potrà proseguire e solo in questo caso verranno applicate le tariffe vere e proprie.

Questo sistema garantisce un servizio di maggiore qualità ed efficienza nella speranza di ridurre al minimo le controversie da gestire in tribunale!

A quanto ammontano le spese di avvio e di primo incontro?

Dipende dal valore della controversia.
Le spese di Segreteria (spese di avvio/adesione) sono determinate dal Decreto Ministeriale 150/2023 in misura fisse e, per le mediazioni obbligatorie, pari a:

  • € 39,04 per liti di valore sino a € 1.000,00;
  • € 73,20 per liti di valore superiore a € 1.000 e sino a € 50.000;
  • € 107,36 per liti di valore superiore a € 50.000 e indeterminato.

Anche le spese per il primo incontro di mediazione sono prestabilite dal decreto 150/2023 e ammontano a:

  • € 58,56 per liti di valore sino a € 1.000,00;
  • € 117,12 per liti di valore superiore a € 1.000 e sino a € 50.000;
  • € 165,92 per liti di valore superiore a € 50.000.

A Rimedia applichiamo le stesse spese anche per le mediazioni volontarie.

Quali sono le spese della Mediazione?

La disciplina delle tariffe di Mediazione prevede 4 tipologie di costi:

  • spese di Segreteria: fisse e divise in 3 scaglioni di valore;
  • spese di mediazione per il primo incontro: anche queste fisse e divise in 3 scaglioni di valore;
  • spese di Mediazione per incontri successivi e per raggiungeimento dell’accordo: in questo caso sono previsti diversi scaglioni di valore;
  • spese vive documentabili: qualsiasi spesa che sostiene l’Organismo e che non raffigura un compenso per l’attività svolta. Es. l’invio delle raccomandate, visure camerali richieste, ecc.

Equo trattamento

In aggiunta a questa valutazione bisogna aggiungere che è molto importante che gli Organismi trattino equamente le parti.

Il Ministero della Giustizia, nella sua funzione di Organismo di vigilanza e controllo nei confronti degli organismi di Mediazione, ha più volte ribadito il concetto di equa ripartizione delle spese nei confronti delle parti.

Per vedere le spese applicabili si consiglia sempre di scaricare il regolamento perché le tariffe possono subire delle variazioni ma devono comunque essere approvate dal Ministero della Giustizia che ne verifica la correttezza rispetto ai parametri.

Per vedere un esempio potete visitare questa pagina

E’ vero che è obbligatorio partecipare personalmente?

Sì, perché l’unico dogma della Mediazione è che si tratta di una procedura dai risvolti imprevedibili!

L’art. 8 del d.lgs. 28/2010 infatti stabilisce che: Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Vedi anche questa pagina che contiene maggiori informazioni che contiene

E’ possibile delegare qualcuno munito di procura? Deve essere una procura notarile?

Con la c.d. Riforma Cartabia non è più possibile delegare qualcuno al proprio posto salvo casi spefici.

L’art. 8 del d.lgs. 28/2010 infatti stabilisce che: Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Questo approccio del legislatore è abbastanza comprensibile: in mediazione ci si “sporca le mani” tutti assieme per cercare soluzioni ragionevoli e non si può prevedere come andranno le trattative. Se se le parti non vengono personalmente è molto difficile fare questo percorso in maniera seria!

Riguardo la forma della procura bisogna secondo Rimedia seguire il Codice Civile che all’art. 1392 stabilisce che “La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”. Quindi in molti casi bisognerebbe concludere che sia sufficiente una procura speciale semplice (non notarile).

Quindi in astratto sarà necessaria una procura speciale semplice per un atto semplice e una procura speciale notarile se dobbiamo andare a concludere uno degli atti di cui all’art. 2643 del codice civile (sostanzialmente quegli atti che si stipulano presso un Notaio) ma bisogna essere consapevoli del fatto che anche nel primo caso (procura speciale semplice) il giudice potrebbe ritenere inefficace la procura non notarile.

Il nostro suggerimento è di partecipare sempre personalmente, sia per ragioni formali, sia per ragioni di opportunità: in mediazione si valutano spesso possibili scenari e un procuratore non è in grado di prevedere il grado di soddisfazione del proprio rappresentato. Dagli incontri potrebbero scaturire soluzioni o ipotesi di lavoro anche imprevedibili che soltanto il diretto interessato può valutare.

Approfondimento della giurisprudenza.

Oltre alla sentenza della Corte di Cassazione citata segnaliamo che in alcuni Fori il prevalente orientamento interpretativo ritiene che le disposizioni di cui al d.lgs. 28/2010 impongano di ritenere che la condizione di procedibilità (e in generale la costituzione in Mediazione) sia soddisfatta esclusivamente in caso di partecipazione personale delle parti. Solo in caso di giustificati motivi è ammessa la partecipazione per il tramite di un delegato munito di poteri e assistito dall’Avvocato.

Tale orientamento ritiene non corretto, quindi, il caso di comparizione del solo difensore anche in delega dell’assistito. Si aggiunga inoltre che, soprattutto in caso di Mediazione c.d. “delegata dal giudice” – art. 5, comma 2 d.lgs. 8/2010 – e spesso anche nella Mediazione obbligatoria, il giudice considera avverata la condizione di procedibilità soltanto in caso di effettiva Mediazione, ossia in caso di superamento del primo incontro.

In questi casi, le parti, sono passibili di sanzioni pecuniarie e condanna al pagamento delle spese processuali.

Consigliamo vivamente di partecipare personalmente agli incontri di Mediazione. Qualora vi fosse un giustificato motivo di assenza sarà consigliabile dichiarare (e documentare) i motivi dell’assenza e farli inserire nel verbale dal mediatore. In questi casi è consigliabile inoltre conferire una procura ad un soggetto ben informato, dotato di poteri senza limiti e diverso dall’Avvocato.

La parte (o il proprio avvocato) può occuparsi di notificare autonomamente la mediazione?

Certamente!

Quando la parte lo ritiene opportuno può provvedere in autonomia ad effettuare la notifica.

Questa opportunità va sfruttata soprattutto quando i tempi sono molto stringenti e si ha il sospetto che l’Organismo potrebbe non fare in tempo rispetto le scadenze oppure quando la notifica risulta particolarmente complessa.

In questi casi sarà sufficiente farsi comunicare dall’Organismo la data del primo incontro e il nome del mediatore incaricato ovvero fissarli autonomamente. Sarà la parte ad occuparsi di notificare in autonomia sia la domanda che la data del primo incontro con i mezzi consentiti (qualsiasi mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuto ricevimento). Comunque l’Organismo deve inviare ugualmente una sua notifica.

A Rimedia, nei casi particolarmente urgenti, il Regolamento di procedura prevede un’apposita disciplina.

In casi di particolare urgenza, anche rispetto alla prossimità dell’eventuale prescrizione o decadenza relativa al diritto che si intende far valere, se la parte istante ha l’esigenza di “notificare” a propria cura la domanda di mediazione potrà seguire questa procedura:

  • inviare la domanda di mediazione a mezzo PEC alla segreteria dell’OdM indicando tale esigenza;
  • fissare la data del primo incontro a circa 30 giorni dall’invio della domanda di mediazione;
  • scegliere il Mediatore fra quelli iscritti negli elenchi o indicare il Responsabile dell’Organismo.
  • notificare il tutto alle proprie controparti.

In tal caso l’OdM ha facoltà di modificare d’ufficio il Mediatore e la data del primo incontro per motivate esigenze organizzative comunicandolo a tutte le parti della procedura.

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