Come mi collego per la Mediazione online?

Per la mediazione online utilizziamo un apposito programma della Adobe (una delle più importanti software house al mondo) che, a differenza di molti programmi utilizzati da altri Organismi (Skype incluso), rispetta i requisiti previsti dal Ministero della Giustizia.

E’ un programma molto intuitivo e stabile e può essere utilizzato sia direttamente sul web che attraverso una piccola applicazione che la procedura vi consentirà di avviare facilmente. Non sarà quindi necessario installare un programma. Sarà sufficiente collegarsi al link che riceverete attraverso un  qualsiasi browser come Internet Explorer o Chrome.

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E’ vero che l’usucapione è conciliabile?

Sì, un’importante riforma del 2013 ha aggiunto il numero 12bis all’art 2643 e quindi oggi è possibile sottoscrivere in Mediazione un accordo di accertamento dell’usucapione e beneficiare dell’esenzione dell’imposta di registro.

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Ci sono dei casi in cui bisogna rivolgersi a un Notaio?

L’articolo 13 del decreto legislativo 28/2010.

Secondo l’art. 13, comma 3, d.lgs. 28/2010 “Se con l’accordo [in Mediazione] le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Quindi la legge stabilisce che nelle materie dell’art. 2643 sarebbe sufficiente predisporre un accordo in Mediazione per poi recarsi dal Notaio (o altro pubblico ufficiale autorizzato) per la semplice autentica delle firme.

In realtà si pone un problema derivante da una parte di giurisprudenza che considera il Notaio responsabile, oltre che dell’identificazione delle parti che firmano, anche del contenuto dell’atto di cui autentica le firme.

Per questo motivo può risultare necessario, ai fini della stesura di un documento regolare a tutti gli effetti, stipulare l’accordo in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con la presenza sia del Notaio che del mediatore. Perché in questo modo sarà possibile beneficiare di tutti gli sgravi fiscali che la Mediazione offre (vedi esenzione dell’imposta di registro).

In ogni caso è buona prassi mettere in contatto il Notaio con l’Organismo di Mediazione per trovare sempre la soluzione più adatta.

Approfondimento normativo.

Art. 2643 codice civile: Atti soggetti a trascrizione.
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;

2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell’enfiteuta;

2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale (1);

3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali , il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;

5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

6) i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;

7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico.

8) i contratti di locazione dei beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;

9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l’effetto indicato dal numero precedente;

12) i contratti di anticresi;

12-bis) gli accordi di Mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (2);

13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;

14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

E’ vero che se raggiungo in Mediazione un accordo su dei beni immobili non si pagano le tasse?

Vero in parte.
L’art. 17, comma 3, d.lgs. 28/2010 ha introdotto un importantissimo incentivo fiscale!

 

Si prevede infatti che “Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.

Esempi pratici in cui si otterrà il beneficio:

  • accordo su trasferimento di proprietà di un bene immobile (l’esenzione si applica alle tasse che siamo abituati a pagare dal Notaio);
  • contratto di locazione da registrare all’Agenzia delle Entrate (l’esenzione si applica alla tassa di registrazione).

Esempi pratici di riduzione delle imposte:

  • In Mediazione si raggiunge un accordo su una divisione di bene immobile intestato ai due fratelli Mario e Francesca. L’accordo stabilisce che Francesca acquista da Mario la quota in suo possesso al prezzo di vendita di € 73.000. L’imposta di registro che normalmente si paga quando ci rechiamo dal Notaio per atti di questo tipo varia in base all’aliquota da applicare al caso specifico. Poniamo il caso si tratti di un acquisto di un immobile diverso dalla prima casa avvenuto fra due privati, in questo caso si applicherebbe un’aliquota del 9%. Quindi nell’ipotesi che abbiamo considerato la nostra Francesca, qualora avesse fatto l’accordo fuori dalla Mediazione, avrebbe pagato una tassa del 9% dell’importo di 75mila euro (ossia 6.570 euro!). In Mediazione, invece, abbiamo l’esenzione fino a 50mila euro di valore. Questo vuol dire che Francesca dovrà pagare la tassa del 9% soltanto su 23mila euro (valore accordo conciliativo 73mila – 50mila di esenzione = 23mila), ossia 2.070 euro ottenendo così un risparmio di oltre 4.000 euro!
  • In Mediazione il sig. Rossi e il sig. Bianchi litigano per un pezzo di terra al confine fra le loro rispettive proprietà. Raggiungono un accordo in Mediazione per cui il Sig. Bianchi, in cambio della disponibilità del Sig. Rossi a concedere il passaggio del trattore dalla sua strada, decide di vendere il pezzo di terra al prezzo di 10mila euro. In Mediazione per questo accordo, che è di valore inferiore a 50mila euro, non si pagherà nessuna tassa!

ATTENZIONE: per essere sicuri di beneficiare dell’esenzione è importante mettere in contatto il Notaio di fiducia con l’Organismo e il Mediatore. Normalmente la soluzione ottimale consiste nello svolgere l’ultimo incontro alla presenza sia del Mediatore che del Notaio il quale allegherà al proprio atto anche il verbale della Mediazione.

 

Come funziona l’esenzione dall’imposta di registro? (incentivo fiscale per la Mediazione)

L’art. 17, comma 3, d.lgs. 28/2010 ha introdotto un importantissimo incentivo fiscale!

Si prevede infatti che “Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.

Esempi pratici in cui si otterrà il beneficio:

  • accordo su trasferimento di proprietà di un bene immobile (l’esenzione si applica alle tasse che siamo abituati a pagare dal Notaio);
  • contratto di locazione da registrare all’Agenzia delle Entrate (l’esenzione si applica alla tassa di registrazione).

Esempi pratici di riduzione delle imposte:

  • In Mediazione si raggiunge un accordo su una divisione di bene immobile intestato ai due fratelli Mario e Francesca. L’accordo stabilisce che Francesca acquista da Mario la quota in suo possesso al prezzo di vendita di € 73.000. L’imposta di registro che normalmente si paga quando ci rechiamo dal Notaio per atti di questo tipo varia in base all’aliquota da applicare al caso specifico. Poniamo il caso si tratti di un acquisto di un immobile diverso dalla prima casa avvenuto fra due privati, in questo caso si applicherebbe un’aliquota del 9%. Quindi nell’ipotesi che abbiamo considerato la nostra Francesca, qualora avesse fatto l’accordo fuori dalla Mediazione, avrebbe pagato una tassa del 9% dell’importo di 75mila euro (ossia 6.570 euro!). In Mediazione, invece, abbiamo l’esenzione fino a 50mila euro di valore. Questo vuol dire che Francesca dovrà pagare la tassa del 9% soltanto su 23mila euro (valore accordo conciliativo 73mila – 50mila di esenzione = 23mila), ossia 2.070 euro ottenendo così un risparmio di oltre 4.000 euro!
  • In Mediazione il sig. Rossi e il sig. Bianchi litigano per un pezzo di terra al confine fra le loro rispettive proprietà. Raggiungono un accordo in Mediazione per cui il Sig. Bianchi, in cambio della disponibilità del Sig. Rossi a concedere il passaggio del trattore dalla sua strada, decide di vendere il pezzo di terra al prezzo di 10mila euro. In Mediazione per questo accordo, che è di valore inferiore a 50mila euro, non si pagherà nessuna tassa!

ATTENZIONE: per essere sicuri di beneficiare dell’esenzione è importante mettere in contatto il Notaio di fiducia con l’Organismo e il Mediatore. Normalmente la soluzione ottimale consiste nello svolgere l’ultimo incontro alla presenza sia del Mediatore che del Notaio il quale allegherà al proprio atto anche il verbale della Mediazione.

Come funziona il credito di imposta? (incentivo fiscale per la Mediazione)

Alle parti che sostengono dei costi per una Mediazione Civile lo Stato riconosce un credito di imposta (incentivo fiscale) fino a € 500,00 in caso di raggiungimento di un accordo. Se la mediazione si è conclusa negativamente il credito sarà fino a € 250,00.

La legge di riferimento è contenuta nell’art. 20 del decreto legislativo n. 28/2018.

Approfondimento.

Per entrare più nel dettaglio, gli Organismi di Mediazione come Rimedia comunicano comunicano al Ministero – ogni anno entro il 30 Aprile – i dati sul credito di imposta dei propri utenti.

Il Ministero effettua delle verifiche riguardo le disponibilità dei fondi disponibili e insieme al Ministero dell’Economia determina l’ammontare spettante al singolo contribuente.

Il calcolo viene effettuato in proporzione alle richieste: se il fondo copre l’80% riconoscono ad ognuno l’80% di quanto maturato.

A questo punto è il Ministero stesso a comunicare all’utente e all’agenzia delle entrate territorialmente competente l’importo preciso del credito da scontare.

Se questa comunicazione avviene in ritardo – normalmente con un anno in ritardo – potrete ugualmente utilizzare l’importo che vi indicheranno nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo alla ricezione della comunicazione.

Dispositivo dell’art. 20 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

2. A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1.

3. Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

In Mediazione esiste il gratuito patrocinio?

Sì, anche in Mediazione esiste l’istituto del gratuito patrocinio ma soltanto per le mediazioni c.d. obbligatorie (ossia quelle sulle materie prevista dall’art. 5, comma 1bis, d.lgs. 28/2010).

Per essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

A Rimedia può essere fatta un’autocertificazione (scaricabile nella pagina modulistica) allegando l’ultima dichiarazione dei redditi e l’isee. La comunicazione deve essere fatta alla Segreteria prima del primo incontro di Mediazione

Come funziona la Mediazione online?

Il d.lgs. 28/2010 all’art. 3, comma 4, stabilisce che “la Mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’Organismo”.

La mediazione telematica, o più comunemente la mediazione online, è una procedura identica a quella normale con l’unica differenza che gli incontri si svolgeranno in videoconferenza.

Rimedia, in considerazione della forte diffusione in ambito professionale,  utilizza la piattaforma Microsoft Teams (affiancata ad altra piattaforma di sicurezza della Adobe) che a differenza di molti programmi utilizzati da altri Organismi – Skype incluso – assicura un elevatissimo livello di sicurezza senza penalizzare l’intuitività della fruizione.

E’ un programma molto intuitivo e stabile e può essere utilizzato sia direttamente sul web (quindi senza installazione ma attraverso un  qualsiasi browser come Internet Explorer o Chrome) che attraverso una piccola applicazione che la procedura vi consentirà di avviare facilmente.

La nostra Segreteria sarà sempre disponibile a fornire tutta l’assistenza necessaria.

—————— previsioni del decreto Cura Italia

Il Decreto Cura Italia, fra le varie misure adottate per fronteggiare l’emergenza da coronavirus (Covid-19), ha introdotto alcune novità per la mediazione online. Grazie a queste previsioni, oltre alle procedure telematiche ordinarie viene creata la possibiità di svolgere delle emdiazioni online in via semplificata.

Ecco le norme introdotte dall’Art. 83, comma 20-bis::

20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutivita’ dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

I limiti alle procedure telematiche

Il decreto attuativo della mediazione stabilisce che i regolamenti degli organismi non possono prevedere che l’accesso alla Mediazione si svolga ESCLUSIVAMENTE online.

Questo significa che non è consentito ad un Organismo di operare esclusivamente online e quindi che il servizio della Mediazione telematica  deve essere un servizio integrativo e aggiuntivo rispetto lo svolgimento fisico.

Questo non vuol dire che una parte si possa opporre allo strumento telematico a meno che non ricorrano giustificati motivi. Questo perché lo svolgimento telematico richiede una differente organizzazione e delle diverse competenze e capacità. Il mediatore incaricato sarà scelto dunque tenendo conto anche di queste esigenze.

NOTA IMPORTANTE: il Ministero ha più volte ribadito l’esigenza di utilizzare una piattaforma di videoconferenza che abbia dei requisiti minimi. Non è quindi regolare lo svolgimento tramite programmi come Skype, Google Hangout e simili. Sarà necessario avere a disposizione una piattaforma che assicuri la riservatezza, l’identificazione delle parti, la possibilità di svolgere gli incontri separati, ecc.
Questo significa che la modalità telematica comporta per l’Organismo un costo aggiuntivo (mediamente € 25,00 + Iva) inquadrabile come spesa viva che dovrà essere rimborsato dalle parti.

L’amministratore del condominio, per partecipare alla Mediazione, deve fare prima un’assemblea?

L’amministratore del condominio, per poter partecipare alla Mediazione deve essere autorizzato dall’assemblea condominiale.

L’amministratore dovrà quindi convocare un’apposita assemblea per discutere della domanda di mediazione ricevuta o da inviare.

Questo perché in mediazione il ruolo più importante spetta alle parti che devono sempre avere la possibilità di esprimere le proprie preferenze.

Approfondimento normativo.

Art. 71-quater alle Disposizioni Attuative Codice Civile.

  1. Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.
  2. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
  3. Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
  4. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
  5. La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
  6. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare.

La mia controparte è un condominio, a chi devo mandare la notifica?

Quando la nostra controparte è un condominio bisogna verificare anzitutto se è stato costituito un condominio a tutti gli effetti (in molti casi è obbligatorio).

Bisognerà verificare anche dove il condominio ha la sede legale e chi lo rappresenta.

Nella maggioranza dei casi la notifica si potrà inviare all’amministratore di condominio. Sarà quindi necessario reperire i recapiti ufficiali (in genere nei verbali di assemblea).

Se il condominio non esiste potrebbe essere necessario notificare la mediazione a tutti i singoli condomini.

Approfondimento normativo.

Art. 71-quater alle Disposizioni Attuative Codice Civile.

  1. Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.
  2. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
  3. Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
  4. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
  5. La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
  6. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare.

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