Nella Mediazione bisogna rispettare la competenza territoriale?

Sì, anche nella Mediazione Civile bisogna rispettare la competenza territoriale.

Di fondamentale importanza è che l’Organismo abbia una sede regolarmente accreditata al Ministero della Giustizia in un qualsiasi Comune che rientri nel Circondario del Tribunale che sarebbe competente qualora si dovesse procedere per le vie giudiziarie.

Ad es. se la competenza è del circondario del Tribunale di Pisa, la Sede della Mediazione può essere – oltre che a Pisa – anche a Pontedera o a San Giuliano Terme.

Bisogna ricordare che un Organismo può avere moltissime sedi regolari per lo svolgimento delle procedure.

Rimedia, grazie alla rete costruita anno dopo anno, è in grado di coprire il 90% del territorio nazionale.

Il Ministero della Giustizia ha chiarito alcune questioni con la Circolare che riportiamo.

Circolare 27 novembre 2013 – Entrata in vigore dell’art. 84 del d.l. 69/2013 come convertito dalla l. 98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, che modifica il d.lgs. 28/2010. Primi chiarimenti.

Luogo di deposito dell’istanza

L’art 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n.98, prevede che “la domanda di Mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la Mediazione si svolge davanti all’Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza”.

Tenuto conto di tale disposizione (…) va chiarito che la domanda di Mediazione dovrà essere presentata presso un Organismo di Mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell’Organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell’ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.

Per leggere il testo completo della Circolare clicca qui.

Come si diventa Mediatori?

Esistono dei requisiti specifici per diventare Mediatore Civile e Commerciale.

Requisiti generali:

  • possedere una laurea almeno triennale

Requisiti formativi:

Per ottenere il titolo di Mediatore Civile bisognerà seguire un apposito corso di formazione di almeno 80 ore presso un ente pubblico o privato accreditato all’apposito registro del Ministero della Giustizia e superare il relativo esame finale. Peer chi non ha competenze giuridiche serve un modulo aggiuntivo di 14 ore

Il Mediatore abilitato, come qualsiasi professionista, ha inoltre un obbligo di aggiornamento formativo che consiste nella partecipazione a dei corsi di aggiornamento di 18 ore ogni biennio. Anche i corsi di aggiornamento devono essere svolti presso Enti accreditati al Ministero.

Rimedia è un ente abilitato a rilasciare sia il titolo di Mediatore Civile che l’attestato di partecipazione agli aggiornamenti obbligatori.

Cosa è la Mediazione delegata?

La cosiddetta Mediazione delegata è una procedura di Mediazione che viene avviata non perché si tratta di una materia prevista come obbligatoria o volontaria ma perché è stato un giudice ad invitare (o a obbligare) le parti a svolgere una procedura di Mediazione.

Questo significa che la Mediazione inizierà durante un processo civile fra un’udienza e l’altra. Il Giudice decide di inviare le parti in Mediazione perché ritiene che possano trovare maggiore soddisfazione in un accordo conciliativo piuttosto che in una sentenza.

Come scelgo l’Organismo dove depositare la mia domanda di Mediazione?

Bisogna anzitutto individuare un Organismo che abbia la competenza territoriale per una determinata controversia.

In secondo luogo – molto importante – bisogna individuare un Organismo serio e professionale. I criteri possono essere molti ma sarà sicuramente importante verificare:

  • La storia e quindi gli anni di esperienza dell’Organismo.
  • La qualità del regolamento di procedura.
  • L’elenco dei Mediatori e la loro professionalità, competenza ed esperienza.
  • Se l’Organismo si occupa di effettuare le “Notifiche” (ebbene sì, esistono Organismi che non offrono questo servizio).
  • La possibilità di utilizzare una piattaforma adeguata agli standard indicati dal Ministero per lo svolgimento della Mediazione telematica (ad esempio non è corretto l’utilizzo di Skype e simili). In alcuni casi, o in alcuni incontri, può essere molto utile per le parti avere la possibilità di sfruttare la tecnologia.
  • La possibilità di accedere al proprio account riservato per monitorare le procedure avviate.
  • La possibilità di dialogare con la Segreteria dell’Organismo e la disponibilità degli operatori.

Quanto dura un incontro di Mediazione? Quanti incontri si svolgono?

La durata degli incontri, come il loro numero, è imprevedibile!

La durata di un incontro dipende da molti fattori (materia, complessità, livello di dialogo fra le parti, ipotesi di lavoro, ecc.). Esistono incontri della durata di pochi minuti e altri di qualche ora. In linea generale, qualora non si tratti di un incontro programmato già in partenza come incontro veloce (es. di semplice aggiornamento) si consiglia sempre di riservare almeno un’ora e mezza.

A tutela delle parti, inoltre, è previsto che l’Organismo riservi almeno 2 ore (anche non consecutive) alla fase del primo incontro.

Anche rispetto al numero di incontri che si svolgeranno durante una procedura non esiste una risposta precisa. Ci sono casi in cui con un solo incontro si arriva a conclusione e altri casi in cui ne serviranno 10. In ogni caso comanda il principio di utilità per le parti. La cosa positiva è che le spese di Mediazione sono fisse e non si calcolano sul numero di incontri svolti (al massimo potrà essere prevista una leggera maggiorazione delle tariffe).

Quanto dura la procedura di Mediazione?

L’art. 6 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che la Mediazione deve durare al massimo 3 mesi (termine prorogabile su accordo delle parti di altri 3 mesi al massimo).

Anche questa previsione è un presidio a tutela degli utenti. Questo non vuol dire che non ci sia la possibilità di sforare questo termine ma l’Organismo e il Mediatore possono farlo soltanto nell’interesse delle parti e solo se queste lo chiedono espressamente.

Ci sono molte controversie che per propria natura hanno bisogno di tempi più lunghi. Si pensi – ad esempio – ad una controversia in materia di eredità o su beni immobili: in questi casi, quasi sempre, le parti la necessità di approfondire questioni tecniche o digerire ipotesi relazionali deteriorate e necessitano di un tempo più adeguato. Un Organismo serio e professionale, qualora ne ravvisi l’utilità per le parti, non si rifiuterà di offrire la propria disponibilità a lavorare più a lungo.

Che cosa è il principio di riservatezza in Mediazione?

Le norme sulla Mediazione Civile impongono a tutti i soggetti che partecipano un obbligo di riservatezza totale rispetto alle informazioni acquisite all’interno della procedura.

Si tratta di un fondamentale e importantissimo presidio di tutela degli utenti.
Questo perché in Mediazione – a differenza di quanto avviene in Tribunale, dove siamo abituati a sentire frasi tipo “qualsiasi cosa dirà potrà essere utilizzata contro di lei” – tutto quello che le parti dicono non può essere utilizzato fuori dalla procedura.

Questo consente alle parti di poter giocare a “carte scoperte” e mirare a trovare un accordo che soddisfi i reali interessi e non parlare soltanto di pretese giuridiche.

Ma vi è di più. In Mediazione, infatti, il mediatore ha la facoltà di svolgere degli incontri separati con ciascuna parte e il proprio Avvocato.

Questi sono gli incontri più importanti, perché sarà possibile affrontare alcuni temi della controversia in un ambiente più riservato. Possono esistere infatti delle informazioni che la parte ha piacere di affrontare con il Mediatore ma che preferisce tenere celate alla propria controparte.

Gli incontri separati sono uno strumento imprescindibile per la buona riuscita di ogni Mediazione proprio per questi motivi. Anche in questi casi la parte che si confida col Mediatore è tutelata dal principio di riservatezza della Mediazione. Le informazioni che si acquisiscono durante questi incontri non possono essere riportate alla controparte se non con l’espressa autorizzazione di chi le ha fornite e nei limiti di quanto autorizzato.

Molto spesso sarà importante riferire soltanto alcuni elementi o una sintesi dei concetti raccolti. Il Mediatore si concentrerà soltanto su quelle informazioni che sono effettivamente utili ai fini della trattativa e terrà celate quelle che la parte vuol mantenere segrete.

Risulta dunque molto importante potersi fidare del mediatore e parlare con lui in massima trasparenza affinché questi possa intuire il percorso più adatto per dare soddisfazione agli interessi delle parti.

Cit. “Il dottore è come il confessore, e tenergli nascosto qualcosa sarebbe sciocco.” (F. Dostoevskij)

Sono previste sanzioni per chi non partecipa alla Mediazione?

Sì, la mancata partecipazione senza giustificato motivo comporta delle conseguenze.

Anzitutto perché il giudice può valutare la mancata partecipazione come argomento di prova e quindi svantaggiare in sentenza chi non ha preso parte alla procedura.

Inoltre, se la mancata partecipazione avviene in una Mediazione obbligatoria, la legge prevede anche una sanzione economica per la parte assente. Questa dovrà pagare doppio il contributo unificato del Tribunale. Inoltre il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Infine, se a non partecipare è una Pubblica Amministrazione e il giudice applica la sanzione, lo stesso inoltrerà il provvedimento anche alla Corte dei Conti per le opportune verifiche.

Perché si prevedono qeuste sanzioni?
Perché la legge vuole che tutte le parti si sforzino di collaborare per provare ad evitare il giudizio, anche i dipendenti pubblici. Per questo motivo la legge ha previsto dei casi in cui il tentativo di conciliazione è obbligatorio e sarebbe uno sforzo inutile se le controparti potessero evitare liberamente il tavolo della trattativa.

Quando è obbligatoria la Mediazione?

La Mediazione è obbligatoria quando la controversia che si affronta ricade in una delle materie previste dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010.

Quindi in queste materie:

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di aziende
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Associazione in partecipazione
  • Consorzio
  • Franchising
  • Opera
  • Rete
  • Somministrazione
  • Società di persone
  • Subfornitura

In questi casi, per poter agire in giudizio, bisognerà aver prima tentato una Mediazione presso un Organismo accreditato al Ministero della Giustizia.

La cosa più importante è sapere che la Mediazione Civile può essere sfruttata anche nelle altre materie (più in generale in qualsiasi occasione si tratta di diritti disponibili). Perché non esiste situazione migliore di una mediazione attivata volontariamente.

Prescrizione e decadenza: come funziona in mediazione?

La domanda di mediazione ha effetti sia sulla prescrizione che sulla decadenza!

Il momento che conta è quello della comunicazione alle altre parti.

Quindi la prescrizione viene interrotta e sospesa per tutta la durata del procedimento. Ripartirà da zero dal momento della conclusione del procedimento.

La decadenza viene impedita per una sola volta. Questo significa che se la mediazione si conclude negativamente la domanda giudiziale dovrà essere proposta entro il medesimo termine di decadenza originariamente proposto. La nuova decadenza (uguale alla prima) inizia a decorrere dal momento del deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo.

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