Nella Mediazione bisogna rispettare la competenza territoriale?

Sì, anche nella Mediazione Civile bisogna rispettare la competenza territoriale.

Di fondamentale importanza è che l’Organismo abbia una sede regolarmente accreditata al Ministero della Giustizia in un qualsiasi Comune che rientri nel Circondario del Tribunale che sarebbe competente qualora si dovesse procedere per le vie giudiziarie.

Ad es. se la competenza è del circondario del Tribunale di Pisa, la Sede della Mediazione può essere – oltre che a Pisa – anche a Pontedera o a San Giuliano Terme.

Bisogna ricordare che un Organismo può avere moltissime sedi regolari per lo svolgimento delle procedure.

Rimedia, grazie alla rete costruita anno dopo anno, è in grado di coprire il 90% del territorio nazionale.

Il Ministero della Giustizia ha chiarito alcune questioni con la Circolare che riportiamo.

Circolare 27 novembre 2013 – Entrata in vigore dell’art. 84 del d.l. 69/2013 come convertito dalla l. 98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, che modifica il d.lgs. 28/2010. Primi chiarimenti.

Luogo di deposito dell’istanza

L’art 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n.98, prevede che “la domanda di Mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la Mediazione si svolge davanti all’Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza”.

Tenuto conto di tale disposizione (…) va chiarito che la domanda di Mediazione dovrà essere presentata presso un Organismo di Mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell’Organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell’ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.

Per leggere il testo completo della Circolare clicca qui.

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