Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CNDCEC – Reg. nr.0002457/2024 del 23/02/2024. Scarica qui il documento
NOZIONI GENERALI
Il credito di imposta è un credito verso lo Stato che riduce l’ammontare di debiti o imposte dovute.
A QUANTO AMMONTA IL CREDITO DI IMPOSTA RICONOSCIUTO IN MEDIAZIONE PER LE DOMANDE DEPOSITATE DOPO IL 30 GIUGNO 2023?
È riconosciuto un credito di imposta nel limite complessivo di € 600,00 (per parte) fino ad un massimo di €2.400,00 annui per persona fisica ed €24.000,00 per persone giuridiche.
IN QUALI CASI SIACCEDE AL CREDITO DI IMPOSTA?
- Nei casi di raggiungimento dell’accordo di mediazione si può accedere ad un credito di imposta di importo complessivo fino ad € 600,00, rientra in questo importo anche il compenso da corrispondere al proprio avvocato nominato per la procedura di mediazione;
- Per una somma pari al contributo unificato[1] pagato per l’apertura di una causa con il limite di € 518,00 euro;
- Nei casi in cui non si raggiunga l’accordo di mediazione si può accedere ad un credito di imposta di importo complessivo fino ad € 300,00, rientra in questo importo anche il compenso da corrispondere al proprio avvocato nominato per la procedura di mediazione.
COME SI ACCEDE AL CREDITO DI IMPOSTA?
Il soggetto che intende accedere a tale credito deve presentare domanda di attribuzione sull’apposita piattaforma web del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://lsg.giustizia.it/
COME SI ACCEDE ALLA PIATTAFORMA?
Tramite Spid, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta di Identità Elettronica (CIE) di livello 2.
A questo punto si effettua la registrazione inserendo i propri dati anagrafici e si seleziona la voce “ istanza credito d’imposta”.
Successivamente si accede ad un form da compilare con le informazioni richieste (N.B. bisogna inserire la Pec per ricevere le comunicazioni necessarie per la compilazione del modello F24 del credito di imposta; se c’è necessità di supporto bisogna scrivere a supporto.siamm@giustizia.it.
INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA[2]
- Dati identificativi e codice fiscale o partita Iva del soggetto che ha diritto al credito di imposta;
- Numero, importo e data della fattura emessa dall’Organismo di Mediazione e/o dall’Avvocato che ha assistito il richiedente nella procedura di Mediazione;
- Dichiarazione relativa alle modalità di pagamento, importo, data ed estremi identificativi del pagamento effettuato;
- Indirizzo Pec in cui si richiede di ricevere le comunicazioni relative alla domanda ( le informazioni rimarranno comunque presenti nella propria area riservata della piattaforma)
QUANDO SI PRESENTA L’ISTANZA DI CREDITO DI IMPOSTA?
Il Soggetto richiedente presenta, sul sito del Ministero della Giustizia domanda entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la mediazione. Il Ministero effettua le opportune verifiche e riconosce il credito di imposta, se dovuto, entro i limiti di legge.
Entro il 30 aprile dell’anno in cui si è presentata l’istanza di credito di imposta, il Ministero comunica al Soggetto richiedente l’importo del credito di imposta che gli spetta.
COME SI UTILIZZA QUESTO CREDITO?
Il credito di imposta si utilizza in compensazione[3] a decorrere da quando si riceve la comunicazione dell’importo riconosciuto e deve essere presentato tramite i servizi TELEMATICI dell’Agenzia delle Entrate tramite modello F24.
Le persone fisiche (che non hanno reddito derivante da impresa o di lavoro autonomo) possono utilizzare il credito quindi per ridurre o azzerare l’importo delle imposte e dei contributi dovuti allo stato, ma qualora ci fosse dell’eccedenza non si può chiedere un rimborso della parte non utilizzata.
Il credito di imposta è revocato qualora i requisiti soggettivi od oggettivi previsti non fossero rispettati o le informazioni comunicate non fossero veritiere e sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge i ambito penale, civile o amministrativo.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI LEGGI IL DOCUMENTO COMPLETO
NOTE
[1] sono le tasse che si pagano per attivare l’attività giudiziaria e sono variabili [ dipendono dal tipo di procedimento, dalla fase del giudizio, se si tratta di procedimenti speciali ecc].
[2] bisogna avere tutte queste informazion prima della compilazione della domanda, se si perde tempo cercando di munirsi delle informazioni nel corso della presentazione della domanda si rischia la disconnessione del sistema.
[3] che significa in compensazione? Significa che il credito può essere usato per pagare imposte e contributi di altra natura, riducendo o azzerando così l’importo dovuto.
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DI SEGUITO LA VECCHIA PROCEDURA PER MEDIAZIONI DEPOSITATE PRIMA DEL 30/06/2023
IN PASSATO LA PROCEDURA ERA PIù COMPLESSA. Abbiamo deciso di mantenere pubblica anche la vecchia procedura perché si applica alle procedure di emdiazione depositate fino al 30 Giguno 2023.
Per entrare più nel dettaglio, gli Organismi di Mediazione come Rimedia comunicavano comunicano al Ministero – ogni anno entro il 30 Aprile – i dati sul credito di imposta dei propri utenti.
Il Ministero effettua delle verifiche riguardo le disponibilità dei fondi disponibili e insieme al Ministero dell’Economia determina l’ammontare spettante al singolo contribuente.
Il calcolo viene effettuato in proporzione alle richieste: se il fondo copre l’80% riconoscono ad ognuno l’80% di quanto maturato.
A questo punto è il Ministero stesso a comunicare all’utente e all’agenzia delle entrate territorialmente competente l’importo preciso del credito da scontare.
Se questa comunicazione avviene in ritardo – normalmente con un anno in ritardo – potrete ugualmente utilizzare l’importo che vi indicheranno nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo alla ricezione della comunicazione.
Dispositivo dell’art. 20 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
1. Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.2. A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1.3. Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.4. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».