Cassazione: obbligo deposito della parte opposta

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Negli ultimi anni si è discusso molto su quale fosse la parte processuale gravata dall’onere di promuovere la mediazione procedimenti per ingiunzione. La problematica è molto rilevante perché ne va della procedibilità della domanda (e quindi anche del decreto ingiuntivo).

La c.d. Riforma Cartabia ha finalmente tolto ogni dubbio. L’art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) infatti recita così:
1. Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

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Cosa significa unico centro di interessi? (definizione)

Secondo l’art. 16, comma 12, del D.M. 180/2020 (c.d. decreto attuativo sulla Mediazione) Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

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Se una parte si presenta in mediazione senza avvocato?

Dipende!

Se si tratta di una mediazione volontaria non c’è nessun problema (anche se è sempre consigliabile dotarsi di un legale di fiducia che possa consigliare opportunamente la parte).

In caso di mediazione obbligatoria (quindi su una delle materie previste dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010) invece la difesa legale, oltre che opportuna, è obbligatoria.

Questo non vuol dire che il mediatore non potrà svolgere ugualmente l’incontro (il mediatore deve sempre svolgere il primo incontro salvo che l’istante rinuncia alla domanda).

Sulla possibilità di partecipare agli incontri senza l’avvocato in mediazione obbligatoria possono essere effettuate delle valutazioni di opportunità.

ATTENZIONE: queste informazioni non rappresentano una regola ma una semplice valutazione di opportunità. Si ragiona in questo modo quando le parti preferiscono valutare la possibilità di raggiungere un accordo conciliativo anche a scapito della formalità della procedura. Questo significa che la validità della procedura stessa o della partecipazione della parte sprovvista di avvocato possa essere considerata nulla!

  • la partecipazione della parte senza avvocato è subordinata anzitutto all’accettazione delle altre parti e del mediatore
  • la costituzione in mediazione sarà irrituale. Questo può assumere un significato diverso in base all’esito della mediazione:
    1. In mediazione si raggiunge un accordo:  l’accordo raggiunto avrà al validità di una semplice transazione e potrebbe quindi non essere considerato valido come titolo esecutivo
    2. In mediazione non si raggiunge l’accordo: la partecipazione irrituale dovrebbe essere considerata dal giudice come se la parte non avesse partecipato all’incontro con le conseguenze procedurali previste in tal caso.

Il Mediatore, in casi del genere, e sempre che la presenza della parte sia accettata da tutti, dovrebbe sempre dare atto della costituzione irrituale della parte. Qualora lo ritenesse opportuno può fare un verbale di rinvio invitando la parte sprovvista a dotarsi di un legale per l’incontro successivo.

Come mi collego per la Mediazione online?

Rimedia ha deciso di utilizzare Microsoft Teams perché è la piattaforma maggiormente diffusa nelle professioni legali. Si può accedere sia da PC che da smartphone tablet ma anche semplicemente dal browser senza scaricare applicazioni (suggeriamo comunque l’app perché leggera e molto più stabile).

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Chi avesse problemi con l’audio potrà, in aggiunta al collegamento video, partecipare tramite una semplice telefonata. Basta chiamare il numero (+39) 02 3056 2244 e quando richiesto digitare l’ID della conferenza che trovate in fondo subito dopo il link (questa funzione è attiva solo se viene riportato l’ID conferenza)

Per partecipare alla riunione sarà sufficiente cliccare sul link “Fai clic qui per partecipare alla riunione.” che trovate in fondo (poco sopra il logo Rimedia). Potete anche inoltrare la mail ai clienti per farli partecipare in perfetta autonomia.

Se necessitate di assistenza non esitate a contattarci!

E’ vero che l’usucapione è conciliabile?

Sì, un’importante riforma del 2013 ha aggiunto il numero 12bis all’art 2643 e quindi oggi è possibile sottoscrivere in Mediazione un accordo di accertamento dell’usucapione e beneficiare dell’esenzione dell’imposta di registro.

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Ci sono dei casi in cui bisogna rivolgersi a un Notaio?

L’articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.

Secondo l’art. 11, comma 7, d.lgs. 28/2010 “Se con l’accordo [in Mediazione] le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Quindi la legge stabilisce che nelle materie dell’art. 2643 sarebbe sufficiente predisporre un accordo in Mediazione per poi recarsi dal Notaio (o altro pubblico ufficiale autorizzato) per la semplice autentica delle firme.

In realtà si pone un problema derivante da una parte di giurisprudenza che considera il Notaio responsabile, oltre che dell’identificazione delle parti che firmano, anche del contenuto dell’atto di cui autentica le firme.

Per questo motivo può risultare necessario, ai fini della stesura di un documento regolare a tutti gli effetti, stipulare l’accordo in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con la presenza sia del Notaio che del mediatore. Perché in questo modo sarà possibile beneficiare di tutti gli sgravi fiscali che la Mediazione offre (vedi esenzione dell’imposta di registro).

In ogni caso è buona prassi mettere in contatto il Notaio con l’Organismo di Mediazione per trovare sempre la soluzione più adatta.

Approfondimento normativo.

Art. 2643 codice civile: Atti soggetti a trascrizione.
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;

2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell’enfiteuta;

2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale (1);

3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali , il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;

5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

6) i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;

7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico.

8) i contratti di locazione dei beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;

9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l’effetto indicato dal numero precedente;

12) i contratti di anticresi;

12-bis) gli accordi di Mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (2);

13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;

14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

E’ vero che se raggiungo in Mediazione un accordo su dei beni immobili non si pagano le tasse?

Vero in parte.
L’art. 17, comma 3, d.lgs. 28/2010 ha introdotto un importantissimo incentivo fiscale!

Si prevede infatti che “Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.

Esempi pratici in cui si otterrà il beneficio:

  • accordo su trasferimento di proprietà di un bene immobile (l’esenzione si applica alle tasse che siamo abituati a pagare dal Notaio);
  • contratto di locazione da registrare all’Agenzia delle Entrate (l’esenzione si applica alla tassa di registrazione).

Esempi pratici di riduzione delle imposte:

Come funziona l’esenzione dall’imposta di registro? (incentivo fiscale per la Mediazione)

L’art. 17, comma 2, d.lgs. 28/2010 ha introdotto un importantissimo incentivo fiscale!

Si prevede infatti che “Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.

Esempi pratici in cui si otterrà il beneficio:

  • accordo su trasferimento di proprietà di un bene immobile (l’esenzione si applica alle tasse che siamo abituati a pagare dal Notaio);
  • contratto di locazione da registrare all’Agenzia delle Entrate (l’esenzione si applica alla tassa di registrazione).

Esempi pratici di riduzione delle imposte:

  • In Mediazione si raggiunge un accordo su una divisione di bene immobile intestato ai due fratelli Mario e Francesca. L’accordo stabilisce che Francesca acquista da Mario la quota in suo possesso al prezzo di vendita di € 120.000. L’imposta di registro che normalmente si paga quando ci rechiamo dal Notaio per atti di questo tipo varia in base all’aliquota da applicare al caso specifico. Poniamo il caso si tratti di un acquisto di un immobile diverso dalla prima casa avvenuto fra due privati, in questo caso si applicherebbe un’aliquota del 9%. Quindi nell’ipotesi che abbiamo considerato la nostra Francesca, qualora avesse fatto l’accordo fuori dalla Mediazione, avrebbe pagato una tassa del 9% dell’importo di 120mila euro (ossia 10.800 euro!). In Mediazione, invece, abbiamo l’esenzione fino a 100mila euro di valore. Questo vuol dire che Francesca dovrà pagare la tassa del 9% soltanto sui 20mila euro eccedenti (valore accordo conciliativo 120mila – 100mila di esenzione = 20mila), ossia 1.800 euro ottenendo così un risparmio di oltre 9.000 euro!
  • In Mediazione il sig. Rossi e il sig. Bianchi litigano per un pezzo di terra al confine fra le loro rispettive proprietà. Raggiungono un accordo in Mediazione per cui il Sig. Bianchi, in cambio della disponibilità del Sig. Rossi a concedere il passaggio del trattore dalla sua strada, decide di vendere il pezzo di terra al prezzo di 10mila euro. In Mediazione per questo accordo, che è di valore inferiore a 100mila euro, non si pagherà nessuna tassa!

ATTENZIONE: per essere sicuri di beneficiare dell’esenzione è importante mettere in contatto il Notaio di fiducia con l’Organismo e il Mediatore. Normalmente la soluzione ottimale consiste nello svolgere l’ultimo incontro alla presenza sia del Mediatore che del Notaio il quale allegherà al proprio atto anche il verbale della Mediazione.

Come funziona il credito di imposta? (incentivo fiscale per la Mediazione)

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CNDCEC – Reg. nr.0002457/2024 del 23/02/2024. Scarica qui il documento

NOZIONI GENERALI

Il credito di imposta è un credito verso lo Stato che riduce l’ammontare di debiti o imposte dovute.

A QUANTO AMMONTA IL CREDITO DI IMPOSTA RICONOSCIUTO IN MEDIAZIONE PER LE DOMANDE DEPOSITATE DOPO IL 30 GIUGNO 2023?

È riconosciuto un credito di imposta nel limite complessivo di € 600,00 (per parte) fino ad un massimo di €2.400,00 annui per persona fisica ed €24.000,00 per persone giuridiche.

IN QUALI CASI SIACCEDE AL CREDITO DI IMPOSTA?

  • Nei casi di raggiungimento dell’accordo di mediazione si può accedere ad un credito di imposta di  importo complessivo fino ad € 600,00, rientra in questo importo anche il compenso da corrispondere al proprio avvocato nominato per la procedura di mediazione;
  • Per una somma pari al contributo unificato[1] pagato per l’apertura di una causa con il limite di € 518,00 euro;
  • Nei casi in cui non si raggiunga l’accordo di mediazione si può accedere ad un credito di imposta di  importo complessivo fino ad € 300,00, rientra in questo importo anche il compenso da corrispondere al proprio avvocato nominato per la procedura di mediazione.

COME SI ACCEDE AL CREDITO DI IMPOSTA?

Il soggetto che intende accedere a tale credito deve presentare domanda di attribuzione sull’apposita piattaforma web del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://lsg.giustizia.it/

COME SI ACCEDE ALLA PIATTAFORMA?
Tramite Spid, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta di Identità Elettronica (CIE) di livello 2.

A questo punto si effettua la registrazione inserendo i propri dati anagrafici e si seleziona la voce “ istanza credito d’imposta”.
Successivamente si accede ad un form da compilare con le informazioni richieste (N.B. bisogna inserire la Pec per ricevere le comunicazioni necessarie per la compilazione del modello F24 del credito di imposta; se c’è necessità di supporto bisogna scrivere a supporto.siamm@giustizia.it.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA[2]

  • Dati identificativi  e codice fiscale o partita Iva del soggetto che ha diritto al credito di imposta;
  • Numero, importo e data della fattura emessa dall’Organismo di Mediazione e/o dall’Avvocato che ha assistito il richiedente nella procedura di Mediazione;
  • Dichiarazione relativa alle modalità di pagamento, importo, data ed estremi identificativi del pagamento effettuato;
  • Indirizzo Pec in cui si richiede di ricevere le comunicazioni relative alla domanda ( le informazioni rimarranno comunque presenti nella propria area riservata della piattaforma)

QUANDO SI PRESENTA L’ISTANZA DI CREDITO DI IMPOSTA?

Il Soggetto richiedente presenta, sul sito del Ministero della Giustizia  domanda entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la mediazione. Il Ministero effettua le opportune verifiche e riconosce il credito di imposta, se dovuto, entro i limiti di legge.

Entro il 30 aprile dell’anno in cui si è presentata l’istanza di credito di imposta, il Ministero comunica al Soggetto richiedente l’importo del credito di imposta che gli spetta.

COME SI UTILIZZA QUESTO CREDITO?

Il credito di imposta si utilizza in compensazione[3] a decorrere da quando si riceve la comunicazione dell’importo riconosciuto e deve essere presentato tramite i servizi TELEMATICI dell’Agenzia delle Entrate tramite modello F24.

Le persone fisiche (che non hanno reddito derivante da impresa o di lavoro autonomo) possono utilizzare il credito quindi per ridurre o azzerare l’importo delle imposte e dei contributi dovuti allo stato, ma qualora ci fosse dell’eccedenza non si può chiedere un rimborso della parte non utilizzata.

Il credito di imposta è revocato qualora i requisiti soggettivi od oggettivi previsti non fossero rispettati o le informazioni comunicate non fossero veritiere e sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge i ambito penale, civile o amministrativo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI LEGGI IL DOCUMENTO COMPLETO

NOTE

[1] sono le tasse che si pagano per attivare l’attività giudiziaria e sono variabili [ dipendono dal tipo di procedimento, dalla  fase del giudizio, se si tratta di procedimenti speciali ecc].
[2] bisogna avere tutte queste informazion prima della compilazione della domanda, se si perde tempo cercando di munirsi delle informazioni nel corso della presentazione della  domanda si rischia la disconnessione del sistema.
[3] che significa in compensazione? Significa che il credito può essere usato per pagare imposte e contributi di altra natura, riducendo o azzerando così l’importo dovuto.

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DI SEGUITO LA VECCHIA PROCEDURA PER MEDIAZIONI DEPOSITATE PRIMA DEL 30/06/2023

IN PASSATO LA PROCEDURA ERA PIù COMPLESSA. Abbiamo deciso di mantenere pubblica anche la vecchia procedura perché si applica alle procedure di emdiazione depositate fino al 30 Giguno 2023.

Per entrare più nel dettaglio, gli Organismi di Mediazione come Rimedia comunicavano comunicano al Ministero – ogni anno entro il 30 Aprile – i dati sul credito di imposta dei propri utenti.

Il Ministero effettua delle verifiche riguardo le disponibilità dei fondi disponibili e insieme al Ministero dell’Economia determina l’ammontare spettante al singolo contribuente.

Il calcolo viene effettuato in proporzione alle richieste: se il fondo copre l’80% riconoscono ad ognuno l’80% di quanto maturato.

A questo punto è il Ministero stesso a comunicare all’utente e all’agenzia delle entrate territorialmente competente l’importo preciso del credito da scontare.

Se questa comunicazione avviene in ritardo – normalmente con un anno in ritardo – potrete ugualmente utilizzare l’importo che vi indicheranno nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo alla ricezione della comunicazione.

Dispositivo dell’art. 20 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.2. A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1.3. Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.4. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio». 

In Mediazione esiste il gratuito patrocinio?

Sì, anche in Mediazione esiste l’istituto del gratuito patrocinio ma soltanto per le mediazioni c.d. obbligatorie (ossia quelle sulle materie prevista dall’art. 5, comma 1bis, d.lgs. 28/2010).

Per essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018). (VEDRIFICA GLI IMPORTI AGGIORNATI)

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

In caso di ammissione al gratuito patrocinio anche le spese di mediazione vengono azzerate.

MEDIAZIONE ONLINE: LE NOVITA' DELLA NUOVA RIFORMA

CON LA RIFORMA CAMBIA LA MEDIAZIONE ONLINE
Soprattutto la modalità di apposizione delle firme sui verbali
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