Come funziona il credito di imposta? (incentivo fiscale per la Mediazione)

Alle parti che sostengono dei costi per una Mediazione Civile lo Stato riconosce un credito di imposta (incentivo fiscale) fino a € 600,00 in caso di raggiungimento di un accordo. Se la mediazione si è conclusa negativamente il credito sarà fino a € 300,00.

La legge di riferimento è contenuta nell’art. 20 del decreto legislativo n. 28/2018.

IN PASSATO LA PROCEDURA ERA PIù COMPLESSA. Abbiamo deciso di mantenere pubblica anche la vecchia procedura perché si applica alle procedure di emdiazione depositate fino al 30 Giguno 2023.

Per entrare più nel dettaglio, gli Organismi di Mediazione come Rimedia comunicavano comunicano al Ministero – ogni anno entro il 30 Aprile – i dati sul credito di imposta dei propri utenti.

Il Ministero effettua delle verifiche riguardo le disponibilità dei fondi disponibili e insieme al Ministero dell’Economia determina l’ammontare spettante al singolo contribuente.

Il calcolo viene effettuato in proporzione alle richieste: se il fondo copre l’80% riconoscono ad ognuno l’80% di quanto maturato.

A questo punto è il Ministero stesso a comunicare all’utente e all’agenzia delle entrate territorialmente competente l’importo preciso del credito da scontare.

Se questa comunicazione avviene in ritardo – normalmente con un anno in ritardo – potrete ugualmente utilizzare l’importo che vi indicheranno nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo alla ricezione della comunicazione.

Dispositivo dell’art. 20 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

2. A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1.

3. Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

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