Come si “notifica” la Mediazione? Chi se ne occupa?

L’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 stabilisce che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Questo significa che possono esistere diversi modi per notificare la Mediazione. In Mediazione si parla di notifica in senso improprio: la notifica vera e propria, infatti, è un atto che appartiene alle procedure giudiziarie.

In Mediazione è sufficiente che sia possibile dimostrarne l’avvenuta ricezione.

Quasi sempre si tratterà di notifiche per raccomandata con ricevuta di ritorno o per Posta Elettronica Certificata (PEC).

In casi particolarmente urgenti potrà essere utile anche un servizio di fax (meglio se certificato) o di notifica a mano.

E’ molto importante che l’Organismo offra questo servizio. In alcuni casi può capitare che sia la stessa parte (più facilmente il proprio Avvocato) a volersene occupare (ad esempio perché bisogna fare una notifica per pubblici proclami o presso la casa comunale, oppure quando c’è una particolare urgenza che non consente di utilizzare le poste o ancora perché l’istanza va notificata in un luogo dove la posta non arriva ed è preferibile optare per una notifica a mano). Questa ipotesi è sempre consentita, basterà chiederlo alla Segreteria dell’Organismo la quale fornirà il documento di nomina del Mediatore e di fissazione del primo incontro.

Come e dove si invia la domanda di Mediazione?

La domanda di Mediazione deve essere depositata presso un Organismo accreditato al Registro del Ministero della Giustizia che abbia una sede nel luogo territorialmente competente.

A Rimedia la domanda di Mediazione può essere depositata sia a mano che a mezzo PECmediazione@pec.rimediasrl.it o anche per email semplicemediazione@rimediasrl.com (in quest’ultimo caso sincerarsi della ricezione).

La cosa migliore è utilizzare sempre una PEC perché si avrà la certezza sia della ricezione che della data di deposito.

A volte la data certa può essere molto importante!
Esempi:

  • in alcuni casi le parti hanno l’obbligo di depositare una Mediazione entro dei termini precisi;
  • può succedere inoltre che le parti depositino entrambe la stessa domanda di Mediazione presso due diversi organismi di Mediazione. In questo caso risulterà quindi importante poter verificare data e ora di deposito.

Come si notifica per pubblici proclami o a soggetto con residenza sconosciuta e non conoscibile? Si applica anche alla Mediazione?

L’istanza di Mediazione, perché abbia effetto, devono essere portate a conoscenza delle controparti insieme alla data del primo incontro.

Nella Mediazione si parla di notifica in senso improprio (la notifica vera e propria è un atto che appartiene alle procedure giudiziarie).

L’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 stabilisce che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.”

Orbene ci sono alcuni casi in cui mandare una semplice raccomandata risulta praticamente impossibile.

L’esempio tipico si ha quando dovendo svolgere una Mediazione per una controversia che riguarda un terreno scopriamo che gli ultimi proprietari registrati al Catasto sono soggetti nati nell’800!

Andare a rintracciare la residenza di queste persone, ovviamente, sarà un lavoro complesso perché bisognerebbe ricostruire tutte le successioni. In alcuni casi esiste il rischio che gli eredi non siano rintracciabili (es. non c’è stata la successione).
In questi casi l’ordinamento italiano prevede 2 distinte ipotesi (alternative fra loro): la “notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti” e la “notificazione per pubblici proclami”.

La prima ipotesi è disciplinata dall’Art. 143 del codice di procedura civile che riportiamo

Art. 143. (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e’ il procuratore previsto nell’art. 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede] (1).
Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte. (2)

La seconda ipotesi è disciplinata dall’art. 150 del codice di procedura civile che riportiamo

Art. 150. (Notificazione per pubblici proclami)

Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede (1) può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.
L’autorizzazione è data con decreto steso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.
In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali delle province (2) dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.
La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

APPROFONDIMENTO SULLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN MEDIAZIONE.

Utilizzare la notifica per pubblici proclami soltanto per la Mediazione comporta un grave disagio perché è una procedura costosa e soprattutto perché sarà più o meno inutile. Questo perché è più unico che raro che la controparte abbia l’abitudine di leggere la Gazzetta Ufficiale e quindi si organizzi per partecipare alla Mediazione!

In ogni caso bisogna rispettare le formalità e contemperare queste esigenze col principio dell’economia processuale. Posto che si tratta di una Mediazione obbligatoria e che anche se la Mediazione non ci fosse saremmo costretti comunque a notificare l’atto di citazione per pubblici proclami la cosa più importante è evitare che la procedura debba svolgersi due volte. Questo raddoppierebbe i costi di questa particolare notifica.

In questi casi, quindi, la prassi più condivisibile consiste nel chiedere all’Organismo di Mediazione di fissare la data del primo incontro e nominare il Mediatore e di provvedere alla notifica a cura della parte istante.
In questo caso la parte (il proprio Avvocato) potrà chiedere l’autorizzazione a notificare per pubblici proclami sia la domanda di Mediazione che l’atto di citazione. Basterà fissare l’udienza in data successiva al primo incontro di Mediazione. In questo modo con un’unica notifica per pubblici proclami ottemperiamo ad entrambi gli oneri.

Cosa prevede la procedura?

Attenzione: le tariffe riportate non sono aggiornate e le prassi potrebbero variare da Tribunale a Tribunale.

  • Istanza al Presidente del Tribunale di autorizzazione a citare per pubblici proclami sia la domanda di Mediazione che l’atto di citazione. L’istanza va depositata in volontaria giurisdizione e viene applicato un CU di € 85 + marca da € 27.
    Da un punto di vista prettamente procedurale non dovrebbero esserci problemi di sorta in quanto ai sensi dell’art. 5 comma 1, d.lgs. 28/2010 la Mediazione è condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda giudiziale. Quindi potete tranquillamente depositare l’istanza di citazione in giudizio sia prima che contestualmente rispetto alla domanda di Mediazione. Il ragionamento è sicuramente apprezzabile in un caso del genere. Senza una valida motivazione, invece, un comportamento del genere potrebbe essere valutato negativamente..
  • Se il Presidente del Tribunale ha autorizzato bisognerà depositare la domanda di Mediazione presso la nostra Segreteria. Riceverete la data del primo incontro e la nomina del Mediatore. Il nostro documento potrà essere notificato a cura della parte istante ai sensi dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 28/2010 secondo il quale “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.”
  • A questo punto bisogna effettuare una Pubblicazione in GU. Su questo link potete trovare tutta la procedura
  • In alternativa potrete effettuare la pubblicazione su un quotidiano di tiratura sufficiente.
    Attenzione alle spese. La pubblicazione in Gazzetta, infatti, ha un costo di € 8,54 a rigo.

Una considerazione da fare.

Secondo l’art. 17, comma 2, d.lgs. 28/2010, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di Mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

A nostro parere, quindi, non dovrebbe essere richiesto dal Tribunale né il CU né la marca da bollo.
Esempi in Gazzetta Ufficiale:

Nella Mediazione bisogna rispettare la competenza territoriale?

Sì, anche nella Mediazione Civile bisogna rispettare la competenza territoriale.

Di fondamentale importanza è che l’Organismo abbia una sede regolarmente accreditata al Ministero della Giustizia in un qualsiasi Comune che rientri nel Circondario del Tribunale che sarebbe competente qualora si dovesse procedere per le vie giudiziarie.

Ad es. se la competenza è del circondario del Tribunale di Pisa, la Sede della Mediazione può essere – oltre che a Pisa – anche a Pontedera o a San Giuliano Terme.

Bisogna ricordare che un Organismo può avere moltissime sedi regolari per lo svolgimento delle procedure.

Rimedia, grazie alla rete costruita anno dopo anno, è in grado di coprire il 90% del territorio nazionale.

Il Ministero della Giustizia ha chiarito alcune questioni con la Circolare che riportiamo.

Circolare 27 novembre 2013 – Entrata in vigore dell’art. 84 del d.l. 69/2013 come convertito dalla l. 98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, che modifica il d.lgs. 28/2010. Primi chiarimenti.

Luogo di deposito dell’istanza

L’art 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n.98, prevede che “la domanda di Mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la Mediazione si svolge davanti all’Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza”.

Tenuto conto di tale disposizione (…) va chiarito che la domanda di Mediazione dovrà essere presentata presso un Organismo di Mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell’Organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell’ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.

Per leggere il testo completo della Circolare clicca qui.

Come si diventa Mediatori?

Esistono dei requisiti specifici per diventare Mediatore Civile e Commerciale.

Requisiti generali:

  • possedere una laurea almeno triennale

Requisiti formativi:

Per ottenere il titolo di Mediatore Civile bisognerà seguire un apposito corso di formazione di almeno 80 ore presso un ente pubblico o privato accreditato all’apposito registro del Ministero della Giustizia e superare il relativo esame finale. Peer chi non ha competenze giuridiche serve un modulo aggiuntivo di 14 ore

Il Mediatore abilitato, come qualsiasi professionista, ha inoltre un obbligo di aggiornamento formativo che consiste nella partecipazione a dei corsi di aggiornamento di 18 ore ogni biennio. Anche i corsi di aggiornamento devono essere svolti presso Enti accreditati al Ministero.

Rimedia è un ente abilitato a rilasciare sia il titolo di Mediatore Civile che l’attestato di partecipazione agli aggiornamenti obbligatori.

Cosa è la Mediazione delegata?

La cosiddetta Mediazione delegata è una procedura di Mediazione che viene avviata non perché si tratta di una materia prevista come obbligatoria o volontaria ma perché è stato un giudice ad invitare (o a obbligare) le parti a svolgere una procedura di Mediazione.

Questo significa che la Mediazione inizierà durante un processo civile fra un’udienza e l’altra. Il Giudice decide di inviare le parti in Mediazione perché ritiene che possano trovare maggiore soddisfazione in un accordo conciliativo piuttosto che in una sentenza.

Come scelgo l’Organismo dove depositare la mia domanda di Mediazione?

Bisogna anzitutto individuare un Organismo che abbia la competenza territoriale per una determinata controversia.

In secondo luogo – molto importante – bisogna individuare un Organismo serio e professionale. I criteri possono essere molti ma sarà sicuramente importante verificare:

  • La storia e quindi gli anni di esperienza dell’Organismo.
  • La qualità del regolamento di procedura.
  • L’elenco dei Mediatori e la loro professionalità, competenza ed esperienza.
  • Se l’Organismo si occupa di effettuare le “Notifiche” (ebbene sì, esistono Organismi che non offrono questo servizio).
  • La possibilità di utilizzare una piattaforma adeguata agli standard indicati dal Ministero per lo svolgimento della Mediazione telematica (ad esempio non è corretto l’utilizzo di Skype e simili). In alcuni casi, o in alcuni incontri, può essere molto utile per le parti avere la possibilità di sfruttare la tecnologia.
  • La possibilità di accedere al proprio account riservato per monitorare le procedure avviate.
  • La possibilità di dialogare con la Segreteria dell’Organismo e la disponibilità degli operatori.

Quanto dura un incontro di Mediazione? Quanti incontri si svolgono?

La durata degli incontri, come il loro numero, è imprevedibile!

La durata di un incontro dipende da molti fattori (materia, complessità, livello di dialogo fra le parti, ipotesi di lavoro, ecc.). Esistono incontri della durata di pochi minuti e altri di qualche ora. In linea generale, qualora non si tratti di un incontro programmato già in partenza come incontro veloce (es. di semplice aggiornamento) si consiglia sempre di riservare almeno un’ora e mezza.

A tutela delle parti, inoltre, è previsto che l’Organismo riservi almeno 2 ore (anche non consecutive) alla fase del primo incontro.

Anche rispetto al numero di incontri che si svolgeranno durante una procedura non esiste una risposta precisa. Ci sono casi in cui con un solo incontro si arriva a conclusione e altri casi in cui ne serviranno 10. In ogni caso comanda il principio di utilità per le parti. La cosa positiva è che le spese di Mediazione sono fisse e non si calcolano sul numero di incontri svolti (al massimo potrà essere prevista una leggera maggiorazione delle tariffe).

Quanto dura la procedura di Mediazione?

L’art. 6 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che la Mediazione deve durare al massimo 3 mesi (termine prorogabile su accordo delle parti di altri 3 mesi al massimo).

Anche questa previsione è un presidio a tutela degli utenti. Questo non vuol dire che non ci sia la possibilità di sforare questo termine ma l’Organismo e il Mediatore possono farlo soltanto nell’interesse delle parti e solo se queste lo chiedono espressamente.

Ci sono molte controversie che per propria natura hanno bisogno di tempi più lunghi. Si pensi – ad esempio – ad una controversia in materia di eredità o su beni immobili: in questi casi, quasi sempre, le parti la necessità di approfondire questioni tecniche o digerire ipotesi relazionali deteriorate e necessitano di un tempo più adeguato. Un Organismo serio e professionale, qualora ne ravvisi l’utilità per le parti, non si rifiuterà di offrire la propria disponibilità a lavorare più a lungo.

Che cosa è il principio di riservatezza in Mediazione?

Le norme sulla Mediazione Civile impongono a tutti i soggetti che partecipano un obbligo di riservatezza totale rispetto alle informazioni acquisite all’interno della procedura.

Si tratta di un fondamentale e importantissimo presidio di tutela degli utenti.
Questo perché in Mediazione – a differenza di quanto avviene in Tribunale, dove siamo abituati a sentire frasi tipo “qualsiasi cosa dirà potrà essere utilizzata contro di lei” – tutto quello che le parti dicono non può essere utilizzato fuori dalla procedura.

Questo consente alle parti di poter giocare a “carte scoperte” e mirare a trovare un accordo che soddisfi i reali interessi e non parlare soltanto di pretese giuridiche.

Ma vi è di più. In Mediazione, infatti, il mediatore ha la facoltà di svolgere degli incontri separati con ciascuna parte e il proprio Avvocato.

Questi sono gli incontri più importanti, perché sarà possibile affrontare alcuni temi della controversia in un ambiente più riservato. Possono esistere infatti delle informazioni che la parte ha piacere di affrontare con il Mediatore ma che preferisce tenere celate alla propria controparte.

Gli incontri separati sono uno strumento imprescindibile per la buona riuscita di ogni Mediazione proprio per questi motivi. Anche in questi casi la parte che si confida col Mediatore è tutelata dal principio di riservatezza della Mediazione. Le informazioni che si acquisiscono durante questi incontri non possono essere riportate alla controparte se non con l’espressa autorizzazione di chi le ha fornite e nei limiti di quanto autorizzato.

Molto spesso sarà importante riferire soltanto alcuni elementi o una sintesi dei concetti raccolti. Il Mediatore si concentrerà soltanto su quelle informazioni che sono effettivamente utili ai fini della trattativa e terrà celate quelle che la parte vuol mantenere segrete.

Risulta dunque molto importante potersi fidare del mediatore e parlare con lui in massima trasparenza affinché questi possa intuire il percorso più adatto per dare soddisfazione agli interessi delle parti.

Cit. “Il dottore è come il confessore, e tenergli nascosto qualcosa sarebbe sciocco.” (F. Dostoevskij)

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Soprattutto la modalità di apposizione delle firme sui verbali
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