Qual è la differenza tra Mediazione e conciliazione?

Spesso si usa impropriamente il termine conciliazione al posto di Mediazione. In altri casi le due parole si usano come sinonimi.

In realtà esiste una differenza sostanziale: la Mediazione è la procedura svolta presso un Organismo accreditato al Ministero della Giustizia e con la presenza di un Mediatore professionale che ha lo scopo di ristabilire un dialogo fra le parti e stimolare una trattativa che possa portare al raggiungimento di un accordo conciliativo.

La conciliazione rappresenta l’accordo raggiunto grazie a una mediazione civile. Una conciliazione appunto!

Esistono anche altre procedure simili alla Mediazione civile che chiamate conciliazione. Normalmente si basano su problematiche minori come i casi di una controversia telefonica o relativa ai servizi urbani (Gas, Acqua, Luce).

Queste procedure (introdotte nel 2017) devono essere svolte davanti ad un Organismo accreditato all’Autority Garante del mercato di riferimento.

Rimedia offre questo servizio dal 2019.

Esistono infine le conciliazioni paritetiche: sono procedure più semplici basate su protocolli di intesa fra associazioni dei consumatori e aziende di grandi dimensioni.

Per approfondire il tema si rimanda al sito della Confconsumatori http://www.confconsumatori.it/accesso-alla-giustizia-e-conciliazioniconfconsumatori-ed-i-protocolli-di-conciliazioni-sottoscritti/

Quali sono i vantaggi della Mediazione?

I vantaggi della Mediazione sono innumerevoli. Segnaliamo i più rilevanti:

  • L’accordo raggiunto in Mediazione è un titolo esecutivo
  • Le spese della procedura sono nettamente inferiori rispetto le spese processuali (in certi casi meno di un decimo!) e sono fisse e perfettamente prevedibili.
    La Mediazione dura al massimo 3 mesi
  • In Mediazione le parti contano più di tutti. Sono i veri protagonisti della procedura
  • La trattativa avviene davanti un soggetto terzo e imparziale che aiuta a smorzare la conflittualità esistente fra le parti
  • In Mediazione si possono raggiungere soluzioni inimmaginabili in giudizio (in Mediazione c’è sempre la possibilità di “allargare la torta”)
  • Nel processo, molto spesso, non ci sono vincitori ma soltanto sconfitti e una grande incertezza. In Mediazione, invece, per raggiungere un accordo è necessario che tutte le parti trovino una certa soddisfazione
  • Sono previsti diversi incentivi fiscali che consentono di risparmiare molto (vedi esenzione imposta di registro e credito di imposta)

E’ vero che se raggiungo un accordo in Mediazione ho un titolo esecutivo?

Sì, l’art. 12 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che gli accordi raggiunti in Mediazione, se non sono contrari all’ordine pubblico o alle norme imperative, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Volgarmente si dice che un accordo conciliativo ha la stessa forza e la stessa efficacia di una sentenza di un giudice perché se una delle parti non rispetta gli impegni presi nell’accordo l’altra potrà immediatamente farlo valere senza dover fare causa all’inadempiente.

Cosa è la Mediazione volontaria?

Per tutte le controversie su diritti disponibili (quindi materie per le quali qualsiasi soggetto può disporre liberamente del proprio diritto. Es. responsabilità professionale, contratti di fornitura, franchising, adempimento contrattuale, ecc.) e per le quali non è prevista l’obbligatorietà della Mediazione è comunque possibile esperire un procedimento di Mediazione volontario, che in caso di successo porterà comunque un notevole risparmio di tempo e di denaro alle parti.

Le opportunità e gli incentivi della legge sulla Mediazione hanno comportato una notevole crescita di questo tipo di procedure negli anni, anche perché un accordo raggiunto in Mediazione ha una solidità molto maggiore un semplice contratto perché l’accordo conciliativo è un titolo esecutivo e se una delle parti non rispetta gli impegni presi nell’accordo l’altra potrà immediatamente farlo valere senza dover fare causa.

Cosa è la Mediazione obbligatoria?

Per Mediazione obbligatoria si intende una procedura di Mediazione avviata come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Quindi avremo mediazione obbligatoria tutte le volte che la controversia rientra nelle materie previste dall’Art. 5 del d. lgs. 28/2010:

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di aziende
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Associazione in partecipazione
  • Consorzio
  • Franchising
  • Opera
  • Rete
  • Somministrazione
  • Società di persone
  • Subfornitura

Questo significa che in realtà la domanda giudiziale può essere avviata in tribunale (non si tratta di una condizione di proponibilità ma di procedibilità) ma il processo non potrà iniziare entro la prima udienza non si è già conclusa la procedura di Mediazione.

Sempre il citato articolo 5 stabilisce che “L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.”
Questo significa che qualora l’improcedibilità non sia stata fatta valere entro la prima udienza la procedibilità della domanda giudiziale viene sanata.

Cosa è la Mediazione Civile e Commerciale?

La Mediazione civile è un Istituto introdotto nel 2010 dal decreto legislativo n. 28/2018 e si sostanzia in un procedimento informale e coperto da riservatezza condotto da un professionista terzo e imparziale (il Mediatore).

Si svolge presso un Organismo di Mediazione appositamente accreditato al Ministero della Giustizia e ha come scopo quello di ristabilire un dialogo fra le parti e stimolare una trattativa che possa portare al raggiungimento di un accordo conciliativo.

Il registro degli Organismi di Mediazione accreditati e l’albo dei Mediatori civili è consultabile sul sito dedicato del Ministero della Giustizia.

Il progetto Rimedia è nato gli ultimi mesi del 2010 da un gruppo di professionisti del settore della vecchia conciliazione e del diritto e l’11 Maggio 2011 la società ha ottenuto l’accreditamento al Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia al numero 297.
Il registro degli organismi di Mediazione è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia https://Mediazione.giustizia.it

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