Conciliazioni in materia di consumo (organismi ADR) e piattaforma ODR dell’UE

Rimedia ha avviato la procedura di accreditamento per svolgere anche le procedure di conciliazione diverse dalla mediazione civile e commerciale ex. d.lgs. 28/2010.

Piattaforma ODR  disciplinata dal regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento e del Consiglio del 21 maggio 2013 per risolvere extragiudizialmente le controversie nascenti dai contratti di acquisto online di beni e servizi (Online Dispute Regulation)

Cosa sono le ODR?

Il Regolamento europeo sulle Online Dispute Resolution (ODR) – regolamento (UE) N. 524/2013 del parlamento europeo del 21 maggio 2013 – riguarda le procedure destinate a risolvere extragiudizialmente le controversie tra imprese e consumatori originate dai contratti di beni e servizi stipulati online.

Insieme, la direttiva europea sulle Alternative Dispute Resolution (ADR) ed il Regolamento (UE) n. 524/20013, costituiscono il pacchetto legislativo ADR-ODR che, per la prima volta, introduce un set coordinato e omogeneo di regole: una piattaforma web online per tutta la Ue e procedure per la risoluzione alternativa delle controversie.

Come fare un reclamo per controversie relative a contratti  online?

I consumatori e le imprese hanno un punto di accesso unico costituito dalla piattaforma ODR istituita del regolamento 524. Attraverso organismi ADR che sono collegati alla piattaforma, consumatori e imprese hanno a disposizione un servizio di soluzione alternativa delle controversie di consumo tramite procedure ADR di qualità.

Cosa fare se sei un Consumatore

Per risolvere extragiudizialmente le controversie con le imprese derivanti dagli acquisti di beni e servizi effettuati online o attraverso i mercati online (cosiddetti Marketplace), i consumatori possono collegarsi alla piattaforma telematica ODR, gestita dalla Commissione europea, raggiungibile all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/odr ; una volta collegati possono scegliere l’organismo a cui rivolgersi per risolvere la controversia e attivare la relativa procedura.

L’indirizzo web delle piattaforma ODR deve essere raggiungibile anche dal sito dell’impresa con il quale si stipula il contratto di acquisto di beni o servizi.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alle associazioni dei consumatori iscritte nell’ elenco nazionale.

Cosa fare se sei un’Impresa

L’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 524/2013 stabilisce che le imprese che stipulano contratti di vendita e servizi online  o operano nei mercati online (cosiddetti Marketplace), devono pubblicare sui propri siti web un link elettronico alla piattaforma ODR:   https://webgate.ec.europa.eu/odr

Per agevolare le imprese in questo obbligo, sono disponibili 4 modelli di web banner cliccabili, elaborati dai competenti uffici della Commissione europea, per collegarsi alla piattaforma ODR e che possono essere pubblicati dalle imprese sui propri siti web.

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Cassazione: obbligo deposito della parte opposta

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Negli ultimi anni si è discusso molto su quale fosse la parte processuale gravata dall’onere di promuovere la mediazione procedimenti per ingiunzione. La problematica è molto rilevante perché ne va della procedibilità della domanda (e quindi anche del decreto ingiuntivo).

La c.d. Riforma Cartabia ha finalmente tolto ogni dubbio. L’art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) infatti recita così:
1. Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

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