Per Mediazione obbligatoria si intende una procedura di Mediazione avviata come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Quindi avremo mediazione obbligatoria tutte le volte che la controversia rientra nelle materie previste dall’Art. 5, comma 1-bis del d. lgs. 28/2010: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).
Questo significa che in realtà la domanda giudiziale può essere avviata in tribunale (non si tratta di una condizione di proponibilità ma di procedibilità) ma il processo non potrà iniziare entro la prima udienza non si è già conclusa la procedura di Mediazione.
Sempre il citato articolo 5 stabilisce che “L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.”
Questo significa che qualora l’improcedibilità non sia stata fatta valere entro la prima udienza la procedibilità della domanda giudiziale viene sanata.
ATTENZIONE: In numerosi Fori il prevalente orientamento interpretativo ritiene che le disposizioni di cui al d.lgs. 28/2010 impongano di ritenere che la condizione di procedibilità (e in generale la costituzione in Mediazione) sia soddisfatta esclusivamente in caso di partecipazione personale delle parti o, in caso di giustificati motivi, di partecipazione per il tramite di un delegato munito di poteri assistito dall’Avvocato. Tale orientamento ritiene non corretto, dunque, il caso di comparizione del solo difensore anche in delega dell’assistito. Si aggiunga inoltre che, soprattutto in caso di Mediazione c.d. “delegata dal giudice” – art. 5, comma 2 d.lgs. 8/2010 – e spesso anche nella Mediazione obbligatoria di cui al comma 1 bis dello stesso articolo, il giudice considera avverata la condizione di procedibilità soltanto in caso di effettiva Mediazione, ossia in caso di superamento del primo incontro. In questi casi, le parti, sono passibili di sanzioni pecuniarie e condanna al pagamento delle spese processuali.