Cosa è la Mediazione volontaria?

Per tutte le controversie su diritti disponibili (quindi materie per le quali qualsiasi soggetto può disporre liberamente del proprio diritto. Es. responsabilità professionale, contratti di fornitura, franchising, adempimento contrattuale, ecc.) e per le quali non è prevista l’obbligatorietà della Mediazione è comunque possibile esperire un procedimento di Mediazione volontario, che in caso di successo porterà comunque un notevole risparmio di tempo e di denaro alle parti.

Le opportunità e gli incentivi della legge sulla Mediazione hanno comportato una notevole crescita di questo tipo di procedure negli anni, anche perché un accordo raggiunto in Mediazione ha una solidità molto maggiore un semplice contratto perché l’accordo conciliativo è un titolo esecutivo e se una delle parti non rispetta gli impegni presi nell’accordo l’altra potrà immediatamente farlo valere senza dover fare causa.

Cosa è la Mediazione obbligatoria?

Per Mediazione obbligatoria si intende una procedura di Mediazione avviata come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Quindi avremo mediazione obbligatoria tutte le volte che la controversia rientra nelle materie previste dall’Art. 5 del d. lgs. 28/2010:

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di aziende
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Associazione in partecipazione
  • Consorzio
  • Franchising
  • Opera
  • Rete
  • Somministrazione
  • Società di persone
  • Subfornitura

Questo significa che in realtà la domanda giudiziale può essere avviata in tribunale (non si tratta di una condizione di proponibilità ma di procedibilità) ma il processo non potrà iniziare entro la prima udienza non si è già conclusa la procedura di Mediazione.

Sempre il citato articolo 5 stabilisce che “L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.”
Questo significa che qualora l’improcedibilità non sia stata fatta valere entro la prima udienza la procedibilità della domanda giudiziale viene sanata.

Cosa è la Mediazione Civile e Commerciale?

La Mediazione civile è un Istituto introdotto nel 2010 dal decreto legislativo n. 28/2018 e si sostanzia in un procedimento informale e coperto da riservatezza condotto da un professionista terzo e imparziale (il Mediatore).

Si svolge presso un Organismo di Mediazione appositamente accreditato al Ministero della Giustizia e ha come scopo quello di ristabilire un dialogo fra le parti e stimolare una trattativa che possa portare al raggiungimento di un accordo conciliativo.

Il registro degli Organismi di Mediazione accreditati e l’albo dei Mediatori civili è consultabile sul sito dedicato del Ministero della Giustizia.

Il progetto Rimedia è nato gli ultimi mesi del 2010 da un gruppo di professionisti del settore della vecchia conciliazione e del diritto e l’11 Maggio 2011 la società ha ottenuto l’accreditamento al Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia al numero 297.
Il registro degli organismi di Mediazione è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia https://Mediazione.giustizia.it

Nuovi corsi mediazione

NUOVI CORSI SU

MEDIAZIONE CIVILE E SOVRAINDEBITAMENTO

9 + 9 ore – valido come aggiornamento obbligatorio mediatori 

Calendario

11 e 13 Luglio– Quota di iscrizione ridotta per una giornata: € 119,00 

Quota ridotta per entrambe le giornate: € 179,00 

 

per info formazione@rimediasrl.it 

 

Luogo di svolgimento

Pisa (PI) – Via Fiorentina 214/C 

 

A chi si rivolge

Avvocati, Commercialisti e Mediatori Civili

 

Accreditamento

Le iniziative sono in fase di accreditamento

  

Per informazioni e iscrizioni: formazione@rimediasrl.it 

 NUMERO VERDE 800 14 66 90

________________________

Abbiamo il piacere di segnalare una recente sentenza del Tribunale di Vasto (27/09/17), estensore Dott. Fabrizio Pasquale dove vengono affrontati due importanti questioni.

Da una parte si ribadisce il principio, già enunciato dalla Cassazione (Sez. III, 3.12.2015, n. 24629), che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di avviare la mediazione grava sull’opponente, con conseguente rischio di vedersi dichiarata improcedibile l’opposizione.

Il Dott. Pasquale ci regala inoltre un’interessante riflessione sul termine dei 15 giorni per il deposito dell’istanza di mediazione. Parte della giurisprudenza lo ritiene un termine ordinatorio, altra parte lo inquadra invece come un termine perentorio in quanto la perentorietà si desume dalla gravità della sanzione prevista (l’improcedibilità). Esiste anche un punto di vista “intermedio“: il termine sarebbe perentorio con la possibilità, di colui sul quale grava l’onere di avviare la procedura, di chiedere al giudice un rinvio del termine ma prima che questo sia superato.

Vi auguriamo una buona lettura!

Scarica la sentenza

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Quota di iscrizione ridotta

 € 119,00 entro il 15 Marzo (€ 135 entro il 5 Aprile; € 150 intero)

 

·       13 Aprile 2018: Corso sul Sovraindebitamento dalle ore 9:30 alle ore 19:30 con 1 ora di pausa – Vedi il programma in dettaglio

Quota di iscrizione ridotta

 € 119,00 per iscritti entro il 15 Marzo (€ 135 entro il 5 Aprile; € 150 intero)

 

PER I 2 CORSI – QUOTA RIDOTTA PER ENTRAMBI I CORSI

·       € 179,00 per iscritti entro il 15 Marzo

·       € 199,00 per iscritti entro il 5 Aprile

 

Luogo di svolgimento

Pisa (PI) – Via Fiorentina 214/C 

 

A chi si rivolge

Avvocati, Commercialisti e Mediatori Civili

 

Accreditamento

Le iniziative sono in fase di accreditamento

 

 

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