A quanto ammontano le spese in caso di prosecuzione in incontri successivi al primo?

Le spese di mediazione vere e proprie – verifica il tariffario cliccando qui – devono essere sostenute soltanto se le parti decidono proseguire oltre il primo incontro.

Si tratta di tariffe molto vantaggiose e accessibili che variano in base al valore della controversia.

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Quali sono le spese della Mediazione?

A quanto ammontano le spese di avvio e di primo incontro?

Cosa significa unico centro d’interessi?

Cos’è il primo incontro di Mediazione?

Il primo incontro di Mediazione è una fase preliminare dell’intera procedura.

La c.d. Riforma Cartabia ha profondamente revisionato il concetto di primo incontro che in passato generava molte difficoltà.

Prima della riforma, infatti, il primo incnontro era gratuito e anche se questo poteva sembrare una buona notizia per le parti non lo era del tutto. Infatti per bilanciare la gratuità di prevedeva un primo incontro di natura esclusivamente formale che serviva a verificare se le parti avevano intenzione o meno di iniziare la mediazione. Questo faceva perdere molto tempo ed energia alle parti e imponeva anche ai mediatore di fare sostanzialmente del volontariato professionale. Adesso invece, con la previsione di tariffe predeterminate e contenute, il primo incontro è un vero e proprio incontro di trattativa ed è utile alle parti per capire se andare fino in fondo oppure no. Quando ci si rende conto che la trattativa non ha spazio si chiuderà la mediazione e non bisognerà sostenere altre spese. Se invece la trattativa ha buoni risultati si potrà proseguire e solo in questo caso verranno applicate le tariffe vere e proprie.

Questo sistema garantisce un servizio di maggiore qualità ed efficienza nella speranza di ridurre al minimo le controversie da gestire in tribunale!

A quanto ammontano le spese di avvio e di primo incontro?

Dipende dal valore della controversia.
Le spese di Segreteria (spese di avvio/adesione) sono determinate dal Decreto Ministeriale 150/2023 in misura fisse e, per le mediazioni obbligatorie, pari a:

  • € 39,04 per liti di valore sino a € 1.000,00;
  • € 73,20 per liti di valore superiore a € 1.000 e sino a € 50.000;
  • € 107,36 per liti di valore superiore a € 50.000 e indeterminato.

Anche le spese per il primo incontro di mediazione sono prestabilite dal decreto 150/2023 e ammontano a:

  • € 58,56 per liti di valore sino a € 1.000,00;
  • € 117,12 per liti di valore superiore a € 1.000 e sino a € 50.000;
  • € 165,92 per liti di valore superiore a € 50.000.

A Rimedia applichiamo le stesse spese anche per le mediazioni volontarie.

Quali sono le spese della Mediazione?

La disciplina delle tariffe di Mediazione prevede 4 tipologie di costi:

  • spese di Segreteria: fisse e divise in 3 scaglioni di valore;
  • spese di mediazione per il primo incontro: anche queste fisse e divise in 3 scaglioni di valore;
  • spese di Mediazione per incontri successivi e per raggiungeimento dell’accordo: in questo caso sono previsti diversi scaglioni di valore;
  • spese vive documentabili: qualsiasi spesa che sostiene l’Organismo e che non raffigura un compenso per l’attività svolta. Es. l’invio delle raccomandate, visure camerali richieste, ecc.

Equo trattamento

In aggiunta a questa valutazione bisogna aggiungere che è molto importante che gli Organismi trattino equamente le parti.

Il Ministero della Giustizia, nella sua funzione di Organismo di vigilanza e controllo nei confronti degli organismi di Mediazione, ha più volte ribadito il concetto di equa ripartizione delle spese nei confronti delle parti.

Per vedere le spese applicabili si consiglia sempre di scaricare il regolamento perché le tariffe possono subire delle variazioni ma devono comunque essere approvate dal Ministero della Giustizia che ne verifica la correttezza rispetto ai parametri.

Per vedere un esempio potete visitare questa pagina

E’ vero che è obbligatorio partecipare personalmente?

Sì, perché l’unico dogma della Mediazione è che si tratta di una procedura dai risvolti imprevedibili!

L’art. 8 del d.lgs. 28/2010 infatti stabilisce che: Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Vedi anche questa pagina che contiene maggiori informazioni che contiene

E’ possibile delegare qualcuno munito di procura? Deve essere una procura notarile?

Con la c.d. Riforma Cartabia non è più possibile delegare qualcuno al proprio posto salvo casi spefici.

L’art. 8 del d.lgs. 28/2010 infatti stabilisce che: Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Questo approccio del legislatore è abbastanza comprensibile: in mediazione ci si “sporca le mani” tutti assieme per cercare soluzioni ragionevoli e non si può prevedere come andranno le trattative. Se se le parti non vengono personalmente è molto difficile fare questo percorso in maniera seria!

Riguardo la forma della procura bisogna secondo Rimedia seguire il Codice Civile che all’art. 1392 stabilisce che “La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”. Quindi in molti casi bisognerebbe concludere che sia sufficiente una procura speciale semplice (non notarile).

Quindi in astratto sarà necessaria una procura speciale semplice per un atto semplice e una procura speciale notarile se dobbiamo andare a concludere uno degli atti di cui all’art. 2643 del codice civile (sostanzialmente quegli atti che si stipulano presso un Notaio) ma bisogna essere consapevoli del fatto che anche nel primo caso (procura speciale semplice) il giudice potrebbe ritenere inefficace la procura non notarile.

Il nostro suggerimento è di partecipare sempre personalmente, sia per ragioni formali, sia per ragioni di opportunità: in mediazione si valutano spesso possibili scenari e un procuratore non è in grado di prevedere il grado di soddisfazione del proprio rappresentato. Dagli incontri potrebbero scaturire soluzioni o ipotesi di lavoro anche imprevedibili che soltanto il diretto interessato può valutare.

Approfondimento della giurisprudenza.

Oltre alla sentenza della Corte di Cassazione citata segnaliamo che in alcuni Fori il prevalente orientamento interpretativo ritiene che le disposizioni di cui al d.lgs. 28/2010 impongano di ritenere che la condizione di procedibilità (e in generale la costituzione in Mediazione) sia soddisfatta esclusivamente in caso di partecipazione personale delle parti. Solo in caso di giustificati motivi è ammessa la partecipazione per il tramite di un delegato munito di poteri e assistito dall’Avvocato.

Tale orientamento ritiene non corretto, quindi, il caso di comparizione del solo difensore anche in delega dell’assistito. Si aggiunga inoltre che, soprattutto in caso di Mediazione c.d. “delegata dal giudice” – art. 5, comma 2 d.lgs. 8/2010 – e spesso anche nella Mediazione obbligatoria, il giudice considera avverata la condizione di procedibilità soltanto in caso di effettiva Mediazione, ossia in caso di superamento del primo incontro.

In questi casi, le parti, sono passibili di sanzioni pecuniarie e condanna al pagamento delle spese processuali.

Consigliamo vivamente di partecipare personalmente agli incontri di Mediazione. Qualora vi fosse un giustificato motivo di assenza sarà consigliabile dichiarare (e documentare) i motivi dell’assenza e farli inserire nel verbale dal mediatore. In questi casi è consigliabile inoltre conferire una procura ad un soggetto ben informato, dotato di poteri senza limiti e diverso dall’Avvocato.

La parte (o il proprio avvocato) può occuparsi di notificare autonomamente la mediazione?

Certamente!

Quando la parte lo ritiene opportuno può provvedere in autonomia ad effettuare la notifica.

Questa opportunità va sfruttata soprattutto quando i tempi sono molto stringenti e si ha il sospetto che l’Organismo potrebbe non fare in tempo rispetto le scadenze oppure quando la notifica risulta particolarmente complessa.

In questi casi sarà sufficiente farsi comunicare dall’Organismo la data del primo incontro e il nome del mediatore incaricato ovvero fissarli autonomamente. Sarà la parte ad occuparsi di notificare in autonomia sia la domanda che la data del primo incontro con i mezzi consentiti (qualsiasi mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuto ricevimento). Comunque l’Organismo deve inviare ugualmente una sua notifica.

A Rimedia, nei casi particolarmente urgenti, il Regolamento di procedura prevede un’apposita disciplina.

In casi di particolare urgenza, anche rispetto alla prossimità dell’eventuale prescrizione o decadenza relativa al diritto che si intende far valere, se la parte istante ha l’esigenza di “notificare” a propria cura la domanda di mediazione potrà seguire questa procedura:

  • inviare la domanda di mediazione a mezzo PEC alla segreteria dell’OdM indicando tale esigenza;
  • fissare la data del primo incontro a circa 30 giorni dall’invio della domanda di mediazione;
  • scegliere il Mediatore fra quelli iscritti negli elenchi o indicare il Responsabile dell’Organismo.
  • notificare il tutto alle proprie controparti.

In tal caso l’OdM ha facoltà di modificare d’ufficio il Mediatore e la data del primo incontro per motivate esigenze organizzative comunicandolo a tutte le parti della procedura.

Come si “notifica” la Mediazione? Chi se ne occupa?

L’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 stabilisce che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Questo significa che possono esistere diversi modi per notificare la Mediazione. In Mediazione si parla di notifica in senso improprio: la notifica vera e propria, infatti, è un atto che appartiene alle procedure giudiziarie.

In Mediazione è sufficiente che sia possibile dimostrarne l’avvenuta ricezione.

Quasi sempre si tratterà di notifiche per raccomandata con ricevuta di ritorno o per Posta Elettronica Certificata (PEC).

In casi particolarmente urgenti potrà essere utile anche un servizio di fax (meglio se certificato) o di notifica a mano.

E’ molto importante che l’Organismo offra questo servizio. In alcuni casi può capitare che sia la stessa parte (più facilmente il proprio Avvocato) a volersene occupare (ad esempio perché bisogna fare una notifica per pubblici proclami o presso la casa comunale, oppure quando c’è una particolare urgenza che non consente di utilizzare le poste o ancora perché l’istanza va notificata in un luogo dove la posta non arriva ed è preferibile optare per una notifica a mano). Questa ipotesi è sempre consentita, basterà chiederlo alla Segreteria dell’Organismo la quale fornirà il documento di nomina del Mediatore e di fissazione del primo incontro.

Come e dove si invia la domanda di Mediazione?

La domanda di Mediazione deve essere depositata presso un Organismo accreditato al Registro del Ministero della Giustizia che abbia una sede nel luogo territorialmente competente.

A Rimedia la domanda di Mediazione può essere depositata sia a mano che a mezzo PECmediazione@pec.rimediasrl.it o anche per email semplicemediazione@rimediasrl.com (in quest’ultimo caso sincerarsi della ricezione).

La cosa migliore è utilizzare sempre una PEC perché si avrà la certezza sia della ricezione che della data di deposito.

A volte la data certa può essere molto importante!
Esempi:

  • in alcuni casi le parti hanno l’obbligo di depositare una Mediazione entro dei termini precisi;
  • può succedere inoltre che le parti depositino entrambe la stessa domanda di Mediazione presso due diversi organismi di Mediazione. In questo caso risulterà quindi importante poter verificare data e ora di deposito.

Come si notifica per pubblici proclami o a soggetto con residenza sconosciuta e non conoscibile? Si applica anche alla Mediazione?

L’istanza di Mediazione, perché abbia effetto, devono essere portate a conoscenza delle controparti insieme alla data del primo incontro.

Nella Mediazione si parla di notifica in senso improprio (la notifica vera e propria è un atto che appartiene alle procedure giudiziarie).

L’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 stabilisce che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.”

Orbene ci sono alcuni casi in cui mandare una semplice raccomandata risulta praticamente impossibile.

L’esempio tipico si ha quando dovendo svolgere una Mediazione per una controversia che riguarda un terreno scopriamo che gli ultimi proprietari registrati al Catasto sono soggetti nati nell’800!

Andare a rintracciare la residenza di queste persone, ovviamente, sarà un lavoro complesso perché bisognerebbe ricostruire tutte le successioni. In alcuni casi esiste il rischio che gli eredi non siano rintracciabili (es. non c’è stata la successione).
In questi casi l’ordinamento italiano prevede 2 distinte ipotesi (alternative fra loro): la “notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti” e la “notificazione per pubblici proclami”.

La prima ipotesi è disciplinata dall’Art. 143 del codice di procedura civile che riportiamo

Art. 143. (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e’ il procuratore previsto nell’art. 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede] (1).
Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte. (2)

La seconda ipotesi è disciplinata dall’art. 150 del codice di procedura civile che riportiamo

Art. 150. (Notificazione per pubblici proclami)

Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede (1) può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.
L’autorizzazione è data con decreto steso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.
In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali delle province (2) dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.
La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

APPROFONDIMENTO SULLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN MEDIAZIONE.

Utilizzare la notifica per pubblici proclami soltanto per la Mediazione comporta un grave disagio perché è una procedura costosa e soprattutto perché sarà più o meno inutile. Questo perché è più unico che raro che la controparte abbia l’abitudine di leggere la Gazzetta Ufficiale e quindi si organizzi per partecipare alla Mediazione!

In ogni caso bisogna rispettare le formalità e contemperare queste esigenze col principio dell’economia processuale. Posto che si tratta di una Mediazione obbligatoria e che anche se la Mediazione non ci fosse saremmo costretti comunque a notificare l’atto di citazione per pubblici proclami la cosa più importante è evitare che la procedura debba svolgersi due volte. Questo raddoppierebbe i costi di questa particolare notifica.

In questi casi, quindi, la prassi più condivisibile consiste nel chiedere all’Organismo di Mediazione di fissare la data del primo incontro e nominare il Mediatore e di provvedere alla notifica a cura della parte istante.
In questo caso la parte (il proprio Avvocato) potrà chiedere l’autorizzazione a notificare per pubblici proclami sia la domanda di Mediazione che l’atto di citazione. Basterà fissare l’udienza in data successiva al primo incontro di Mediazione. In questo modo con un’unica notifica per pubblici proclami ottemperiamo ad entrambi gli oneri.

Cosa prevede la procedura?

Attenzione: le tariffe riportate non sono aggiornate e le prassi potrebbero variare da Tribunale a Tribunale.

  • Istanza al Presidente del Tribunale di autorizzazione a citare per pubblici proclami sia la domanda di Mediazione che l’atto di citazione. L’istanza va depositata in volontaria giurisdizione e viene applicato un CU di € 85 + marca da € 27.
    Da un punto di vista prettamente procedurale non dovrebbero esserci problemi di sorta in quanto ai sensi dell’art. 5 comma 1, d.lgs. 28/2010 la Mediazione è condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda giudiziale. Quindi potete tranquillamente depositare l’istanza di citazione in giudizio sia prima che contestualmente rispetto alla domanda di Mediazione. Il ragionamento è sicuramente apprezzabile in un caso del genere. Senza una valida motivazione, invece, un comportamento del genere potrebbe essere valutato negativamente..
  • Se il Presidente del Tribunale ha autorizzato bisognerà depositare la domanda di Mediazione presso la nostra Segreteria. Riceverete la data del primo incontro e la nomina del Mediatore. Il nostro documento potrà essere notificato a cura della parte istante ai sensi dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 28/2010 secondo il quale “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.”
  • A questo punto bisogna effettuare una Pubblicazione in GU. Su questo link potete trovare tutta la procedura
  • In alternativa potrete effettuare la pubblicazione su un quotidiano di tiratura sufficiente.
    Attenzione alle spese. La pubblicazione in Gazzetta, infatti, ha un costo di € 8,54 a rigo.

Una considerazione da fare.

Secondo l’art. 17, comma 2, d.lgs. 28/2010, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di Mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

A nostro parere, quindi, non dovrebbe essere richiesto dal Tribunale né il CU né la marca da bollo.
Esempi in Gazzetta Ufficiale:

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Soprattutto la modalità di apposizione delle firme sui verbali
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