L’amministratore del condominio, per partecipare alla Mediazione, deve fare prima un’assemblea?

L’amministratore del condominio può avviare, aderire e partecipare alla mediazione senza la necessità di svolgere un’assemblea che lo autorizzi.

In passato era diverso ma con la c.d. Riforma Cartabia p stato introdotto l’art. 5-ter del d.lgs. 28/2010 che stabilisce che L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

Tuttavia il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

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