Con la c.d. Riforma Cartabia non è più possibile delegare qualcuno al proprio posto salvo casi spefici.
L’art. 8 del d.lgs. 28/2010 infatti stabilisce che: Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
Questo approccio del legislatore è abbastanza comprensibile: in mediazione ci si “sporca le mani” tutti assieme per cercare soluzioni ragionevoli e non si può prevedere come andranno le trattative. Se se le parti non vengono personalmente è molto difficile fare questo percorso in maniera seria!
Riguardo la forma della procura bisogna secondo Rimedia seguire il Codice Civile che all’art. 1392 stabilisce che “La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”. Quindi in molti casi bisognerebbe concludere che sia sufficiente una procura speciale semplice (non notarile).
Quindi in astratto sarà necessaria una procura speciale semplice per un atto semplice e una procura speciale notarile se dobbiamo andare a concludere uno degli atti di cui all’art. 2643 del codice civile (sostanzialmente quegli atti che si stipulano presso un Notaio) ma bisogna essere consapevoli del fatto che anche nel primo caso (procura speciale semplice) il giudice potrebbe ritenere inefficace la procura non notarile.
Il nostro suggerimento è di partecipare sempre personalmente, sia per ragioni formali, sia per ragioni di opportunità: in mediazione si valutano spesso possibili scenari e un procuratore non è in grado di prevedere il grado di soddisfazione del proprio rappresentato. Dagli incontri potrebbero scaturire soluzioni o ipotesi di lavoro anche imprevedibili che soltanto il diretto interessato può valutare.
Approfondimento della giurisprudenza.
Oltre alla sentenza della Corte di Cassazione citata segnaliamo che in alcuni Fori il prevalente orientamento interpretativo ritiene che le disposizioni di cui al d.lgs. 28/2010 impongano di ritenere che la condizione di procedibilità (e in generale la costituzione in Mediazione) sia soddisfatta esclusivamente in caso di partecipazione personale delle parti. Solo in caso di giustificati motivi è ammessa la partecipazione per il tramite di un delegato munito di poteri e assistito dall’Avvocato.
Tale orientamento ritiene non corretto, quindi, il caso di comparizione del solo difensore anche in delega dell’assistito. Si aggiunga inoltre che, soprattutto in caso di Mediazione c.d. “delegata dal giudice” – art. 5, comma 2 d.lgs. 8/2010 – e spesso anche nella Mediazione obbligatoria, il giudice considera avverata la condizione di procedibilità soltanto in caso di effettiva Mediazione, ossia in caso di superamento del primo incontro.
In questi casi, le parti, sono passibili di sanzioni pecuniarie e condanna al pagamento delle spese processuali.
Consigliamo vivamente di partecipare personalmente agli incontri di Mediazione. Qualora vi fosse un giustificato motivo di assenza sarà consigliabile dichiarare (e documentare) i motivi dell’assenza e farli inserire nel verbale dal mediatore. In questi casi è consigliabile inoltre conferire una procura ad un soggetto ben informato, dotato di poteri senza limiti e diverso dall’Avvocato.