Sono previste sanzioni per chi non partecipa alla Mediazione?

Sì, la mancata partecipazione senza giustificato motivo comporta delle conseguenze.

Anzitutto perché il giudice può valutare la mancata partecipazione come argomento di prova e quindi svantaggiare in sentenza chi non ha preso parte alla procedura.

Inoltre, se la mancata partecipazione avviene in una Mediazione obbligatoria, la legge prevede anche una sanzione economica per la parte assente. Questa dovrà pagare doppio il contributo unificato del Tribunale. Inoltre il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Infine, se a non partecipare è una Pubblica Amministrazione e il giudice applica la sanzione, lo stesso inoltrerà il provvedimento anche alla Corte dei Conti per le opportune verifiche.

Perché si prevedono qeuste sanzioni?
Perché la legge vuole che tutte le parti si sforzino di collaborare per provare ad evitare il giudizio, anche i dipendenti pubblici. Per questo motivo la legge ha previsto dei casi in cui il tentativo di conciliazione è obbligatorio e sarebbe uno sforzo inutile se le controparti potessero evitare liberamente il tavolo della trattativa.

Quando è obbligatoria la Mediazione?

La Mediazione è obbligatoria quando la controversia che si affronta ricade in una delle materie previste dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010.

Quindi in queste materie:

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di aziende
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Associazione in partecipazione
  • Consorzio
  • Franchising
  • Opera
  • Rete
  • Somministrazione
  • Società di persone
  • Subfornitura

In questi casi, per poter agire in giudizio, bisognerà aver prima tentato una Mediazione presso un Organismo accreditato al Ministero della Giustizia.

La cosa più importante è sapere che la Mediazione Civile può essere sfruttata anche nelle altre materie (più in generale in qualsiasi occasione si tratta di diritti disponibili). Perché non esiste situazione migliore di una mediazione attivata volontariamente.

Prescrizione e decadenza: come funziona in mediazione?

La domanda di mediazione ha effetti sia sulla prescrizione che sulla decadenza!

Il momento che conta è quello della comunicazione alle altre parti.

Quindi la prescrizione viene interrotta e sospesa per tutta la durata del procedimento. Ripartirà da zero dal momento della conclusione del procedimento.

La decadenza viene impedita per una sola volta. Questo significa che se la mediazione si conclude negativamente la domanda giudiziale dovrà essere proposta entro il medesimo termine di decadenza originariamente proposto. La nuova decadenza (uguale alla prima) inizia a decorrere dal momento del deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo.

In Mediazione è obbligatorio l’Avvocato?

In Mediazione l’assistenza di un Avvocato è obbligatoria quando si anche la Mediazione è obbligatoria.

Bisogna quindi guardare alle materie previste dall’Art. 5, comma 1-bis del d. lgs. 28/2010, ossia:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

Nelle altre materie la presenza dell’Avvocato è facoltativa.
A prescindere dall’obbligo, la partecipazione col proprio Avvocato di fiducia va considerata comunque un valore aggiunto. In Mediazione, infatti, si valutano spesso diverse ipotesi di soluzione ed è molto importante avere sempre ben chiaro da una parte il valore di queste soluzioni, dall’altra confrontarle con le alternative (anche giudiziarie) e con i rischi che queste comportano. Il Mediatore, per il ruolo che ricopre, non potrà dare queste risposte.

Ricordate sempre che il Mediatore deve avere cura degli interessi di tutte le parti, l’Avvocato, invece, cura soltanto l’interesse del proprio cliente e ha le competenze per valutare la convenienza di un determinato accordo o il grado di soddisfazione che questo può rappresentare all’interno di un contesto molto complesso come quello del contenzioso civile.

Il Mediatore formula delle proposte conciliative?

Ci sono due diverse tipologie di proposte conciliative.

  1. Le proposte informali che Mediatore formula come ipotesi di lavoro durante la trattativa e che mirano a stimolare il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise.
  2. Le proposte di conciliazione formali formulate per iscritto. Queste ultime possono avere delle conseguenze e devono essere dunque utilizzate con molta parsimonia. E’ consigliabile verificare cosa prevede in tal senso il Regolamento di procedura del singolo Organismo prima di affidarcisi.

Approfondimento.
Le conseguenze della proposta di conciliazione sono 2, sono alternative fra loro, e possono essere verificate soltanto quando, fallita la Mediazione, il giudice emetterà la propria sentenza:

  • Art. 13, comma 1, d. lgs. 28/2010: Se la sentenza corrisponde interamente al contenuto della proposta formale di conciliazione il Giudice condanna la parte che ha rifiutato la proposta (anche se è la parte che ha “vinto” in giudizio) al pagamento sia delle spese processuali che al rimborso delle spese sostenute dalla sua controparte e al pagamento di una sanzione pecuniaria (il principio che sta dietro questa previsione si basa sul concetto che se una delle parti aveva la possibilità di ottenere dalla proposta di conciliazione le stesse cose che in un secondo momento il giudice gli ha assegnato vuol dire che avrebbe potuto evitare il giudizio e ricevere già quanto gli spettava. Decidendo di non accontentarsi si assume le responsabilità dei costi della giustizia).
  • Art. 13, comma 2, d. lgs. 28/2010: Se la sentenza non corrisponde interamente al contenuto della proposta formale di conciliazione e il giudice ritiene che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, può stabilire che chi ha “vinto” in giudizio non abbia diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute se questi ha rifiutato la proposta (il principio ispiratore di questa seconda ipotesi è il medesimo della prima ma attenuato perché la soluzione avanzata dal mediatore non è esattamente corrispondente alla sentenza).

Cosa possono fare gli Organismi per evitare proposte formali non apprezzate dalle parti?

Bisogna anzitutto premettere che la Mediazione Civile è uno strumento alternativo alla giustizia dei tribunali. Il Mediatore non è un giudice e non deve nemmeno “giocare al piccolo giudice”. Il Mediatore ha un ruolo importante e molto diverso che mira al raggiungimento di un accordo che molto spesso rappresenta un risultato migliore di qualsiasi sentenza perché in Mediazione non abbiamo il vincolo del “giusto secondo diritto”. Si possono quindi regolare i rapporti in maniera molto più creativa e soddisfacente.

A parte questa valutazione di carattere generale bisogna distinguere due diverse ipotesi:

  • Tutte le parti chiedono espressamente al Mediatore di formulare una proposta formale di conciliazione. In questo caso sono le stesse parti (tutte!) a chiedere di utilizzare lo strumento e questo significa che hanno piena fiducia nel Mediatore e che hanno piacere di ricevere una sua valutazione. In questi casi il mediatore non può rifiutarsi e dovrà formulare la proposta personalmente.
  • La proposta viene richiesta soltanto da alcune parti oppure è lo stesso Mediatore a ritenerla utile. in questo caso si corre un rischio importante perché il mediatore si trova a formulare una proposta di conciliazione formale anche nei confronti di chi non l’ha chiesta e il rischio consiste nel fatto che quel mediatore, durante gli incontri, potrebbe essere venuto a conoscenza di fatti o atti che possono sbilanciare gli equilibri fra le parti. In questo caso risulta molto importante che il Regolamento di procedura dell’Organismo ponga dei limiti. Rimedia ha deciso che in questi casi il Mediatore che dovrà formulare la proposta dovrà necessariamente essere un soggetto diverso dal Mediatore che ha svolto gli incontri di modo tale che la proposta sia formulata soltanto sulla base dei documenti che le parti decideranno di fornirgli e senza il rischio che possa utilizzare informazioni ricevute durante gli incontri.
    Esistono Organismi che hanno radicalmente eliminato la possibilità di formulare una proposta formale di conciliazione. A noi non è sembrato opportuno eliminare uno strumento che in alcuni casi si è rivelato utile (si pensi al caso in cui una delle parti sia un condominio o un ente pubblico: in questi casi il rappresentante ha difficoltà a prendersi la responsabilità di chiedere apertamente al mediatore di formulare una proposta formale di conciliazione ma ciononostante può pensare che la proposta da parte di un terzo possa aiutarli a decidere)
    In ogni caso la proposta di conciliazione, anche quella formale, non deve essere redatta necessariamente cercando di indovinare quale sarebbe la soluzione in giudizio. Le proposte formali di conciliazione più efficaci possono essere proposte comunque transattive, conciliative. Le parti, dopo una trattativa che non è andata a buon fine, talvolta hanno piacere di ragionare su una soluzione conciliativa ipotizzata autonomamente da una terza persona.

Si può chiedere al Mediatore di dare la sua opinione su chi ha ragione?

 

No! Il mediatore non è un giudice e deve rimanere sempre equidistante dalle parti. La sua è una funzione facilitativa e propulsiva.

Il mediatore può formulare delle ipotesi di lavoro o delle proposte conciliative informali.

E’ possibile chiedere al Mediatore anche una proposta di accordo formale che avverrà per iscritto. Questo tipo di proposta può avere delle conseguenze nel successivo giudizio qualora qualcuna delle parti non la accetti. Ma si tratta sempre di attività di mediazione. Il Mediatore non è un giudice e non gli compete stabilire chi ha ragione e chi torto.

Si può ‘ricusare’ un mediatore?

Sì, se il mediatore non desse più garanzie di imparzialità, non rispettasse l’art. 14 del d.lgs. 28/2010 o il codice etico dell’Organismo, la parte che ne ha interesse può chiedere al Responsabile dell’Organismo di sostituirlo. Ovviamente la richiesta deve essere motivata.

Qualora il ruolo di mediatore fosse ricoperto dal Responsabile dell’Organismo il Regolamento stabilisce chi sia il soggetto che deve provvedere alla sostituzione se ne ricorrono giustificati motivi.

Si riporta l’Art. 14 Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l’Organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della Mediazione; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’Organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell’Organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando la Mediazione è svolta dal responsabile dell’Organismo.

Posso scegliere il mio mediatore? Chi lo nomina?

Sì, le parti possono scegliere il proprio Mediatore ed è la legge stessa a consentirlo. Anzi, quando questo accade è sicuramente positivo perché vuol dire che le parti hanno fiducia in uno specifico professionista.

Il Mediatore deve comunque essere terzo e imparziale. Se non lo fosse rischierebbe di danneggiare tutte le parti e soprattutto quella che tenta di agevolare. Scegliere il mediatore significa quindi affidarsi ad uno specifico professionista per la stima professionale che si ha di lui, non per ragioni di opportunità.

Per scegliere un Mediatore esistono due modi:

  1. Le parti depositano congiuntamente la domanda di mediazione e individuano il Mediatore che più gli ispira fiducia.
  2. Il Mediatore viene richiesto dalla parte che ha depositato la domanda di mediazione. Anche in questo caso la scelta va considerata positivamente anche se l’ultima parola spetta sempre al Responsabile dell’Organismo secondo i criteri previsti nel regolamento.

Bisogna ricordare che il Mediatore svolge una funzione propositiva rispetto alla trattativa da svolgere e che maggiore soddisfazione professionale si ottiene quando le parti raggiungono l’accordo.

Se una delle parti dovesse ritenere che il Mediatore ha perso l’imparzialità che deve contraddistinguerlo c’è sempre la possibilità di chiederne la sostituzione per giustificati motivi.

In ogni caso il Mediatore non ha poteri nei confronti delle parti ed è quindi difficile che possa arrecare dei danni.

Chi è il Mediatore?

Il Mediatore è un facilitatore professionista assolutamente imparziale che utilizza le proprie competenze e capacità per guidare due o più parti in lite nel delicato percorso per raggiungere un accordo conciliativo.

Il Mediatore è, e deve sempre rimanere, terzo e imparziale e non può avere nessun interesse connesso con la controversia che sta trattando. Deve infondere fiducia e contribuire attivamente alla discussione senza mai prendere le difese di nessuno. Non da ragione o torto a qualcuno ma raccoglie quante più informazioni possibili sugli interessi di tutte le parti e cerca di aiutarle a trovare una soluzione ragionevole e soddisfacente per entrambe.

Cit. “Sono il Signor Wolf. Risolvo problemi”. (Pulp Fiction – Q. tarantino)

Cosa sono gli Organismi di Mediazione?

Gli Organismi di Mediazione sono degli enti pubblici o privati che hanno ottenuto l’accreditamento al Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.

Per ottenere l’accreditamento è molto importante possedere specifici requisiti: economici, professionali e di onorabilità oltre a una polizza assicurativa a tutela degli utenti.

Il progetto Rimedia nasce nel 2010 da un gruppo di professionisti del diritto e della “vecchia” conciliazione. In quei mesi abbiamo deciso di dare alla nostra esperienza un contorno ufficiale e abbiamo quindi costituito la società e avviato l’iter per l’accreditamento.

L’11 Maggio 2011 il Ministero della Giustizia ci ha accreditato al numero 297 del Registro!

Il Registro degli Organismi di Mediazione è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia https://Mediazione.giustizia.it

Chiusura natalizia

La segreteria generale di Rimedia resterà chiusa dal 23/12/24 al 6/01/25 per le festività natalizie.

Risponderemo a tutte le richieste al rientro.

Buone feste!