Sì, la mancata partecipazione senza giustificato motivo comporta delle conseguenze.
Anzitutto perché il giudice può valutare la mancata partecipazione come argomento di prova e quindi svantaggiare in sentenza chi non ha preso parte alla procedura.
Inoltre, se la mancata partecipazione avviene in una Mediazione obbligatoria, la legge prevede anche una sanzione economica per la parte assente. Questa dovrà pagare doppio il contributo unificato del Tribunale. Inoltre il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Infine, se a non partecipare è una Pubblica Amministrazione e il giudice applica la sanzione, lo stesso inoltrerà il provvedimento anche alla Corte dei Conti per le opportune verifiche.
Perché si prevedono qeuste sanzioni?
Perché la legge vuole che tutte le parti si sforzino di collaborare per provare ad evitare il giudizio, anche i dipendenti pubblici. Per questo motivo la legge ha previsto dei casi in cui il tentativo di conciliazione è obbligatorio e sarebbe uno sforzo inutile se le controparti potessero evitare liberamente il tavolo della trattativa.
La Mediazione è obbligatoria quando la controversia che si affronta ricade in una delle materie previste dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010.
La domanda di mediazione ha effetti sia sulla prescrizione che sulla decadenza!
In Mediazione l’assistenza di un Avvocato è obbligatoria quando si anche la Mediazione è obbligatoria.


Il Mediatore è un facilitatore professionista assolutamente imparziale che utilizza le proprie competenze e capacità per guidare due o più parti in lite nel delicato percorso per raggiungere un accordo conciliativo.
Gli Organismi di Mediazione sono degli enti pubblici o privati che hanno ottenuto l’accreditamento al Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.