In Mediazione è obbligatorio l’Avvocato?

In Mediazione l’assistenza di un Avvocato è obbligatoria quando si anche la Mediazione è obbligatoria.

Bisogna quindi guardare alle materie previste dall’Art. 5, comma 1-bis del d. lgs. 28/2010, ossia:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

Nelle altre materie la presenza dell’Avvocato è facoltativa.
A prescindere dall’obbligo, la partecipazione col proprio Avvocato di fiducia va considerata comunque un valore aggiunto. In Mediazione, infatti, si valutano spesso diverse ipotesi di soluzione ed è molto importante avere sempre ben chiaro da una parte il valore di queste soluzioni, dall’altra confrontarle con le alternative (anche giudiziarie) e con i rischi che queste comportano. Il Mediatore, per il ruolo che ricopre, non potrà dare queste risposte.

Ricordate sempre che il Mediatore deve avere cura degli interessi di tutte le parti, l’Avvocato, invece, cura soltanto l’interesse del proprio cliente e ha le competenze per valutare la convenienza di un determinato accordo o il grado di soddisfazione che questo può rappresentare all’interno di un contesto molto complesso come quello del contenzioso civile.

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