Il Mediatore formula delle proposte conciliative?

Ci sono due diverse tipologie di proposte conciliative.

  1. Le proposte informali che Mediatore formula come ipotesi di lavoro durante la trattativa e che mirano a stimolare il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise.
  2. Le proposte di conciliazione formali formulate per iscritto. Queste ultime possono avere delle conseguenze e devono essere dunque utilizzate con molta parsimonia. E’ consigliabile verificare cosa prevede in tal senso il Regolamento di procedura del singolo Organismo prima di affidarcisi.

Approfondimento.
Le conseguenze della proposta di conciliazione sono 2, sono alternative fra loro, e possono essere verificate soltanto quando, fallita la Mediazione, il giudice emetterà la propria sentenza:

  • Art. 13, comma 1, d. lgs. 28/2010: Se la sentenza corrisponde interamente al contenuto della proposta formale di conciliazione il Giudice condanna la parte che ha rifiutato la proposta (anche se è la parte che ha “vinto” in giudizio) al pagamento sia delle spese processuali che al rimborso delle spese sostenute dalla sua controparte e al pagamento di una sanzione pecuniaria (il principio che sta dietro questa previsione si basa sul concetto che se una delle parti aveva la possibilità di ottenere dalla proposta di conciliazione le stesse cose che in un secondo momento il giudice gli ha assegnato vuol dire che avrebbe potuto evitare il giudizio e ricevere già quanto gli spettava. Decidendo di non accontentarsi si assume le responsabilità dei costi della giustizia).
  • Art. 13, comma 2, d. lgs. 28/2010: Se la sentenza non corrisponde interamente al contenuto della proposta formale di conciliazione e il giudice ritiene che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, può stabilire che chi ha “vinto” in giudizio non abbia diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute se questi ha rifiutato la proposta (il principio ispiratore di questa seconda ipotesi è il medesimo della prima ma attenuato perché la soluzione avanzata dal mediatore non è esattamente corrispondente alla sentenza).

Cosa possono fare gli Organismi per evitare proposte formali non apprezzate dalle parti?

Bisogna anzitutto premettere che la Mediazione Civile è uno strumento alternativo alla giustizia dei tribunali. Il Mediatore non è un giudice e non deve nemmeno “giocare al piccolo giudice”. Il Mediatore ha un ruolo importante e molto diverso che mira al raggiungimento di un accordo che molto spesso rappresenta un risultato migliore di qualsiasi sentenza perché in Mediazione non abbiamo il vincolo del “giusto secondo diritto”. Si possono quindi regolare i rapporti in maniera molto più creativa e soddisfacente.

A parte questa valutazione di carattere generale bisogna distinguere due diverse ipotesi:

  • Tutte le parti chiedono espressamente al Mediatore di formulare una proposta formale di conciliazione. In questo caso sono le stesse parti (tutte!) a chiedere di utilizzare lo strumento e questo significa che hanno piena fiducia nel Mediatore e che hanno piacere di ricevere una sua valutazione. In questi casi il mediatore non può rifiutarsi e dovrà formulare la proposta personalmente.
  • La proposta viene richiesta soltanto da alcune parti oppure è lo stesso Mediatore a ritenerla utile. in questo caso si corre un rischio importante perché il mediatore si trova a formulare una proposta di conciliazione formale anche nei confronti di chi non l’ha chiesta e il rischio consiste nel fatto che quel mediatore, durante gli incontri, potrebbe essere venuto a conoscenza di fatti o atti che possono sbilanciare gli equilibri fra le parti. In questo caso risulta molto importante che il Regolamento di procedura dell’Organismo ponga dei limiti. Rimedia ha deciso che in questi casi il Mediatore che dovrà formulare la proposta dovrà necessariamente essere un soggetto diverso dal Mediatore che ha svolto gli incontri di modo tale che la proposta sia formulata soltanto sulla base dei documenti che le parti decideranno di fornirgli e senza il rischio che possa utilizzare informazioni ricevute durante gli incontri.
    Esistono Organismi che hanno radicalmente eliminato la possibilità di formulare una proposta formale di conciliazione. A noi non è sembrato opportuno eliminare uno strumento che in alcuni casi si è rivelato utile (si pensi al caso in cui una delle parti sia un condominio o un ente pubblico: in questi casi il rappresentante ha difficoltà a prendersi la responsabilità di chiedere apertamente al mediatore di formulare una proposta formale di conciliazione ma ciononostante può pensare che la proposta da parte di un terzo possa aiutarli a decidere)
    In ogni caso la proposta di conciliazione, anche quella formale, non deve essere redatta necessariamente cercando di indovinare quale sarebbe la soluzione in giudizio. Le proposte formali di conciliazione più efficaci possono essere proposte comunque transattive, conciliative. Le parti, dopo una trattativa che non è andata a buon fine, talvolta hanno piacere di ragionare su una soluzione conciliativa ipotizzata autonomamente da una terza persona.

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