In Mediazione l’assistenza di un Avvocato è obbligatoria quando si anche la Mediazione è obbligatoria.
Bisogna quindi guardare alle materie previste dall’Art. 5, comma 1-bis del d. lgs. 28/2010, ossia:
- condominio
 - diritti reali
 - divisione
 - successioni ereditarie
 - patti di famiglia
 - locazione
 - comodato
 - affitto di aziende
 - risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
 - contratti assicurativi, bancari e finanziari
 
Nelle altre materie la presenza dell’Avvocato è facoltativa.
A prescindere dall’obbligo, la partecipazione col proprio Avvocato di fiducia va considerata comunque un valore aggiunto. In Mediazione, infatti, si valutano spesso diverse ipotesi di soluzione ed è molto importante avere sempre ben chiaro da una parte il valore di queste soluzioni, dall’altra confrontarle con le alternative (anche giudiziarie) e con i rischi che queste comportano. Il Mediatore, per il ruolo che ricopre, non potrà dare queste risposte.
Ricordate sempre che il Mediatore deve avere cura degli interessi di tutte le parti, l’Avvocato, invece, cura soltanto l’interesse del proprio cliente e ha le competenze per valutare la convenienza di un determinato accordo o il grado di soddisfazione che questo può rappresentare all’interno di un contesto molto complesso come quello del contenzioso civile.
            
                    

Il Mediatore è un facilitatore professionista assolutamente imparziale che utilizza le proprie competenze e capacità per guidare due o più parti in lite nel delicato percorso per raggiungere un accordo conciliativo.
Gli Organismi di Mediazione sono degli enti pubblici o privati che hanno ottenuto l’accreditamento al Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.
Spesso si usa impropriamente il termine conciliazione al posto di Mediazione. In altri casi le due parole si usano come sinonimi.
                    
I vantaggi della Mediazione sono innumerevoli. Segnaliamo i più rilevanti:
Sì, l’art. 12 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che gli accordi raggiunti in Mediazione, se non sono contrari all’ordine pubblico o alle norme imperative, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.