L’istanza di Mediazione, perché abbia effetto, devono essere portate a conoscenza delle controparti insieme alla data del primo incontro.
Nella Mediazione si parla di notifica in senso improprio (la notifica vera e propria è un atto che appartiene alle procedure giudiziarie).
L’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 stabilisce che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.”
Orbene ci sono alcuni casi in cui mandare una semplice raccomandata risulta praticamente impossibile.
L’esempio tipico si ha quando dovendo svolgere una Mediazione per una controversia che riguarda un terreno scopriamo che gli ultimi proprietari registrati al Catasto sono soggetti nati nell’800!
Andare a rintracciare la residenza di queste persone, ovviamente, sarà un lavoro complesso perché bisognerebbe ricostruire tutte le successioni. In alcuni casi esiste il rischio che gli eredi non siano rintracciabili (es. non c’è stata la successione).
In questi casi l’ordinamento italiano prevede 2 distinte ipotesi (alternative fra loro): la “notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti” e la “notificazione per pubblici proclami”.
La prima ipotesi è disciplinata dall’Art. 143 del codice di procedura civile che riportiamo
Art. 143. (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e’ il procuratore previsto nell’art. 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede] (1).
Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte. (2)
La seconda ipotesi è disciplinata dall’art. 150 del codice di procedura civile che riportiamo
Art. 150. (Notificazione per pubblici proclami)
Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede (1) può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.
L’autorizzazione è data con decreto steso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.
In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali delle province (2) dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.
La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.
APPROFONDIMENTO SULLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN MEDIAZIONE.
Utilizzare la notifica per pubblici proclami soltanto per la Mediazione comporta un grave disagio perché è una procedura costosa e soprattutto perché sarà più o meno inutile. Questo perché è più unico che raro che la controparte abbia l’abitudine di leggere la Gazzetta Ufficiale e quindi si organizzi per partecipare alla Mediazione!
In ogni caso bisogna rispettare le formalità e contemperare queste esigenze col principio dell’economia processuale. Posto che si tratta di una Mediazione obbligatoria e che anche se la Mediazione non ci fosse saremmo costretti comunque a notificare l’atto di citazione per pubblici proclami la cosa più importante è evitare che la procedura debba svolgersi due volte. Questo raddoppierebbe i costi di questa particolare notifica.
In questi casi, quindi, la prassi più condivisibile consiste nel chiedere all’Organismo di Mediazione di fissare la data del primo incontro e nominare il Mediatore e di provvedere alla notifica a cura della parte istante.
In questo caso la parte (il proprio Avvocato) potrà chiedere l’autorizzazione a notificare per pubblici proclami sia la domanda di Mediazione che l’atto di citazione. Basterà fissare l’udienza in data successiva al primo incontro di Mediazione. In questo modo con un’unica notifica per pubblici proclami ottemperiamo ad entrambi gli oneri.
Cosa prevede la procedura?
Attenzione: le tariffe riportate non sono aggiornate e le prassi potrebbero variare da Tribunale a Tribunale.
- Istanza al Presidente del Tribunale di autorizzazione a citare per pubblici proclami sia la domanda di Mediazione che l’atto di citazione. L’istanza va depositata in volontaria giurisdizione e viene applicato un CU di € 85 + marca da € 27.
Da un punto di vista prettamente procedurale non dovrebbero esserci problemi di sorta in quanto ai sensi dell’art. 5 comma 1, d.lgs. 28/2010 la Mediazione è condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda giudiziale. Quindi potete tranquillamente depositare l’istanza di citazione in giudizio sia prima che contestualmente rispetto alla domanda di Mediazione. Il ragionamento è sicuramente apprezzabile in un caso del genere. Senza una valida motivazione, invece, un comportamento del genere potrebbe essere valutato negativamente..
- Se il Presidente del Tribunale ha autorizzato bisognerà depositare la domanda di Mediazione presso la nostra Segreteria. Riceverete la data del primo incontro e la nomina del Mediatore. Il nostro documento potrà essere notificato a cura della parte istante ai sensi dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 28/2010 secondo il quale “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.”
- A questo punto bisogna effettuare una Pubblicazione in GU. Su questo link potete trovare tutta la procedura
- In alternativa potrete effettuare la pubblicazione su un quotidiano di tiratura sufficiente.
Attenzione alle spese. La pubblicazione in Gazzetta, infatti, ha un costo di € 8,54 a rigo.
Una considerazione da fare.
Secondo l’art. 17, comma 2, d.lgs. 28/2010, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di Mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
A nostro parere, quindi, non dovrebbe essere richiesto dal Tribunale né il CU né la marca da bollo.
Esempi in Gazzetta Ufficiale: