Spesso si usa impropriamente il termine conciliazione al posto di Mediazione. In altri casi le due parole si usano come sinonimi.
In realtà esiste una differenza sostanziale: la Mediazione è la procedura svolta presso un Organismo accreditato al Ministero della Giustizia e con la presenza di un Mediatore professionale che ha lo scopo di ristabilire un dialogo fra le parti e stimolare una trattativa che possa portare al raggiungimento di un accordo conciliativo.
La conciliazione rappresenta l’accordo raggiunto grazie a una mediazione civile. Una conciliazione appunto!
Esistono anche altre procedure simili alla Mediazione civile che chiamate conciliazione. Normalmente si basano su problematiche minori come i casi di una controversia telefonica o relativa ai servizi urbani (Gas, Acqua, Luce).
Queste procedure (introdotte nel 2017) devono essere svolte davanti ad un Organismo accreditato all’Autority Garante del mercato di riferimento.
Rimedia offre questo servizio dal 2019.
Esistono infine le conciliazioni paritetiche: sono procedure più semplici basate su protocolli di intesa fra associazioni dei consumatori e aziende di grandi dimensioni.
Per approfondire il tema si rimanda al sito della Confconsumatori http://www.confconsumatori.it/accesso-alla-giustizia-e-conciliazioniconfconsumatori-ed-i-protocolli-di-conciliazioni-sottoscritti/
I vantaggi della Mediazione sono innumerevoli. Segnaliamo i più rilevanti:
Sì, l’art. 12 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che gli accordi raggiunti in Mediazione, se non sono contrari all’ordine pubblico o alle norme imperative, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Per tutte le controversie su diritti disponibili (quindi materie per le quali qualsiasi soggetto può disporre liberamente del proprio diritto. Es. responsabilità professionale, contratti di fornitura, franchising, adempimento contrattuale, ecc.) e per le quali non è prevista l’obbligatorietà della Mediazione è comunque possibile esperire un procedimento di Mediazione volontario, che in caso di successo porterà comunque un notevole risparmio di tempo e di denaro alle parti.
Per Mediazione obbligatoria si intende una procedura di Mediazione avviata come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La Mediazione civile è un Istituto introdotto nel 2010 dal decreto legislativo n. 28/2018 e si sostanzia in un procedimento informale e coperto da riservatezza condotto da un professionista terzo e imparziale (il Mediatore).