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Negli ultimi anni si è discusso molto su quale fosse la parte processuale gravata dall’onere di promuovere la mediazione procedimenti per ingiunzione. La problematica è molto rilevante perché ne va della procedibilità della domanda (e quindi anche del decreto ingiuntivo).

La c.d. Riforma Cartabia ha finalmente tolto ogni dubbio. L’art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) infatti recita così:
1. Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.