Cosa è la Mediazione obbligatoria?
Per Mediazione obbligatoria si intende una procedura di Mediazione avviata come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Quindi avremo mediazione obbligatoria tutte le volte che la controversia rientra nelle materie previste dall’Art. 5 del d. lgs. 28/2010:
- Condominio
- Diritti reali
- Divisione
- Successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazione
- Comodato
- Affitto di aziende
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari
- Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- Associazione in partecipazione
- Consorzio
- Franchising
- Opera
- Rete
- Somministrazione
- Società di persone
- Subfornitura
Questo significa che in realtà la domanda giudiziale può essere avviata in tribunale (non si tratta di una condizione di proponibilità ma di procedibilità) ma il processo non potrà iniziare entro la prima udienza non si è già conclusa la procedura di Mediazione.
Sempre il citato articolo 5 stabilisce che “L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.”
Questo significa che qualora l’improcedibilità non sia stata fatta valere entro la prima udienza la procedibilità della domanda giudiziale viene sanata.
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