E’ vero che se raggiungo un accordo in Mediazione ho un titolo esecutivo?

Sì, l’art. 12 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che gli accordi raggiunti in Mediazione, se non sono contrari all’ordine pubblico o alle norme imperative, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Volgarmente si dice che un accordo conciliativo ha la stessa forza e la stessa efficacia di una sentenza di un giudice perché se una delle parti non rispetta gli impegni presi nell’accordo l’altra potrà immediatamente farlo valere senza dover fare causa all’inadempiente.

Cosa è la Mediazione volontaria?

Per tutte le controversie su diritti disponibili (quindi materie per le quali qualsiasi soggetto può disporre liberamente del proprio diritto. Es. responsabilità professionale, contratti di fornitura, franchising, adempimento contrattuale, ecc.) e per le quali non è prevista l’obbligatorietà della Mediazione è comunque possibile esperire un procedimento di Mediazione volontario, che in caso di successo porterà comunque un notevole risparmio di tempo e di denaro alle parti.

Le opportunità e gli incentivi della legge sulla Mediazione hanno comportato una notevole crescita di questo tipo di procedure negli anni, anche perché un accordo raggiunto in Mediazione ha una solidità molto maggiore un semplice contratto perché l’accordo conciliativo è un titolo esecutivo e se una delle parti non rispetta gli impegni presi nell’accordo l’altra potrà immediatamente farlo valere senza dover fare causa.

Cosa è la Mediazione obbligatoria?

Per Mediazione obbligatoria si intende una procedura di Mediazione avviata come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Quindi avremo mediazione obbligatoria tutte le volte che la controversia rientra nelle materie previste dall’Art. 5 del d. lgs. 28/2010:

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di aziende
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Associazione in partecipazione
  • Consorzio
  • Franchising
  • Opera
  • Rete
  • Somministrazione
  • Società di persone
  • Subfornitura

Questo significa che in realtà la domanda giudiziale può essere avviata in tribunale (non si tratta di una condizione di proponibilità ma di procedibilità) ma il processo non potrà iniziare entro la prima udienza non si è già conclusa la procedura di Mediazione.

Sempre il citato articolo 5 stabilisce che “L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.”
Questo significa che qualora l’improcedibilità non sia stata fatta valere entro la prima udienza la procedibilità della domanda giudiziale viene sanata.

Cosa è la Mediazione Civile e Commerciale?

La Mediazione civile è un Istituto introdotto nel 2010 dal decreto legislativo n. 28/2018 e si sostanzia in un procedimento informale e coperto da riservatezza condotto da un professionista terzo e imparziale (il Mediatore).

Si svolge presso un Organismo di Mediazione appositamente accreditato al Ministero della Giustizia e ha come scopo quello di ristabilire un dialogo fra le parti e stimolare una trattativa che possa portare al raggiungimento di un accordo conciliativo.

Il registro degli Organismi di Mediazione accreditati e l’albo dei Mediatori civili è consultabile sul sito dedicato del Ministero della Giustizia.

Il progetto Rimedia è nato gli ultimi mesi del 2010 da un gruppo di professionisti del settore della vecchia conciliazione e del diritto e l’11 Maggio 2011 la società ha ottenuto l’accreditamento al Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia al numero 297.
Il registro degli organismi di Mediazione è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia https://Mediazione.giustizia.it

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