Quando è obbligatoria la Mediazione?
La Mediazione è obbligatoria quando la controversia che si affronta ricade in una delle materie previste dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010.
Quindi in queste materie:
- Condominio
- Diritti reali
- Divisione
- Successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazione
- Comodato
- Affitto di aziende
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari
- Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- Associazione in partecipazione
- Consorzio
- Franchising
- Opera
- Rete
- Somministrazione
- Società di persone
- Subfornitura
In questi casi, per poter agire in giudizio, bisognerà aver prima tentato una Mediazione presso un Organismo accreditato al Ministero della Giustizia.
La cosa più importante è sapere che la Mediazione Civile può essere sfruttata anche nelle altre materie (più in generale in qualsiasi occasione si tratta di diritti disponibili). Perché non esiste situazione migliore di una mediazione attivata volontariamente.
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