E’ vero che è obbligatorio partecipare personalmente?

L’unico dogma della Mediazione è che si tratta di una procedura dai risvolti imprevedibili!

Non esiste un espresso obbligo di partecipazione personale all’interno del d.lgs. 28/2010.

Bisogna però aver ben presente che la Mediazione è una procedura che si fonda sugli interessi reali delle parti. Può essere difficile per un delegato entrare nella mente del delegante quando si svolge una trattativa. Dagli incontri potrebbero scaturire soluzioni o ipotesi di lavoro anche imprevedibili che soltanto il diretto interessato può valutare.

A ciò bisogna aggiungere che esistono dei luoghi dove i giudici e gli Organismi ritengono obbligatoria la partecipazione personale.

Approfondimento della giurisprudenza.

In alcuni Fori il prevalente orientamento interpretativo ritiene che le disposizioni di cui al d.lgs. 28/2010 impongano di ritenere che la condizione di procedibilità (e in generale la costituzione in Mediazione) sia soddisfatta esclusivamente in caso di partecipazione personale delle parti. Solo in caso di giustificati motivi è ammessa la partecipazione per il tramite di un delegato munito di poteri e assistito dall’Avvocato.

Tale orientamento ritiene non corretto, quindi, il caso di comparizione del solo difensore anche in delega dell’assistito. Si aggiunga inoltre che, soprattutto in caso di Mediazione c.d. “delegata dal giudice” – art. 5, comma 2 d.lgs. 8/2010 – e spesso anche nella Mediazione obbligatoria, il giudice considera avverata la condizione di procedibilità soltanto in caso di effettiva Mediazione, ossia in caso di superamento del primo incontro.

In questi casi, le parti, sono passibili di sanzioni pecuniarie e condanna al pagamento delle spese processuali.

Consigliamo vivamente di partecipare personalmente agli incontri di Mediazione. Qualora vi fosse un giustificato motivo di assenza sarà consigliabile dichiarare (e documentare) i motivi dell’assenza e farli inserire nel verbale dal mediatore. In questi casi è consigliabile inoltre conferire una procura ad un soggetto ben informato, dotato di poteri senza limiti e diverso dall’Avvocato.

Normalmente gli Organismi hanno dei moduli adatti.

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