E’ possibile delegare qualcuno munito di procura? Deve essere una procura notarile?
In generale bisogna rispondere di sì, è possibile delegatre qualcuno. Ma leggete tutto.
E’ possibile delegare qualcuno a partecipare al proprio posto ad una Mediazione. Il delegato deve essere munito dei più ampi poteri di rappresentanza (di conciliare e transigere).
Riguardo la forma della procura bisogna secondo Rimedia seguire il Codice Civile che all’art. 1392 stabilisce che “La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”. Quindi in molti casi bisognerebbe concludere che sia sufficiente una procura speciale semplice (non notarile).
Tuttavia la Corte di Cassazione si è espressa nel 2019 in merito alle modalità di partecipazione e alla forma della procura (Sent. 8473/19) ritenendo obbligatoria la presenza personale delle parti ma aggiungendo che le stesse possano delegare altri soggetti solo con procura speciale sostanziale. Alcuni giudici interpretano questa decisione nel senso che sia necessaria la forma notarile. Segnaliamo però che non tutti i giudici si sono omologati a questa interpretazione anche perché la massima fa riferimento ad uno specifico caso “border-line”. Bisognerà quindi fare molta attenzione a come comportarsi in mediazione.
Quindi in astratto sarà necessaria una procura speciale semplice per un atto semplice e una procura speciale notarile se dobbiamo andare a concludere uno degli atti di cui all’art. 2643 del codice civile (sostanzialmente quegli atti che si stipulano presso un Notaio) ma bisogna essere consapevoli del fatto che anche nel primo caso (procura speciale semplice) il giudice potrebbe ritenere inefficace la procura non notarile.
Normalmente gli Organismi hanno dei moduli pronti.
Il nostro suggerimento è di partecipare sempre personalmente, sia per ragioni formali, sia per ragioni di opportunità: in mediazione si valutano spesso possibili scenari e un procuratore non è sempre in grado di prevedere il grado di soddisfazione del proprio rappresentato. Dagli incontri potrebbero scaturire soluzioni o ipotesi di lavoro anche imprevedibili che soltanto il diretto interessato può valutare.
Approfondimento della giurisprudenza.
Oltre alla sentenza della Corte di Cassazione citata segnaliamo che in alcuni Fori il prevalente orientamento interpretativo ritiene che le disposizioni di cui al d.lgs. 28/2010 impongano di ritenere che la condizione di procedibilità (e in generale la costituzione in Mediazione) sia soddisfatta esclusivamente in caso di partecipazione personale delle parti. Solo in caso di giustificati motivi è ammessa la partecipazione per il tramite di un delegato munito di poteri e assistito dall’Avvocato.
Tale orientamento ritiene non corretto, quindi, il caso di comparizione del solo difensore anche in delega dell’assistito. Si aggiunga inoltre che, soprattutto in caso di Mediazione c.d. “delegata dal giudice” – art. 5, comma 2 d.lgs. 8/2010 – e spesso anche nella Mediazione obbligatoria, il giudice considera avverata la condizione di procedibilità soltanto in caso di effettiva Mediazione, ossia in caso di superamento del primo incontro.
In questi casi, le parti, sono passibili di sanzioni pecuniarie e condanna al pagamento delle spese processuali.
Consigliamo vivamente di partecipare personalmente agli incontri di Mediazione. Qualora vi fosse un giustificato motivo di assenza sarà consigliabile dichiarare (e documentare) i motivi dell’assenza e farli inserire nel verbale dal mediatore. In questi casi è consigliabile inoltre conferire una procura ad un soggetto ben informato, dotato di poteri senza limiti e diverso dall’Avvocato.
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