Come si “notifica” la Mediazione? Chi se ne occupa?

L’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 stabilisce che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Questo significa che possono esistere diversi modi per notificare la Mediazione. In Mediazione si parla di notifica in senso improprio: la notifica vera e propria, infatti, è un atto che appartiene alle procedure giudiziarie.

In Mediazione è sufficiente che sia possibile dimostrarne l’avvenuta ricezione.

Quasi sempre si tratterà di notifiche per raccomandata con ricevuta di ritorno o per Posta Elettronica Certificata (PEC).

In casi particolarmente urgenti potrà essere utile anche un servizio di fax (meglio se certificato) o di notifica a mano.

E’ molto importante che l’Organismo offra questo servizio. In alcuni casi può capitare che sia la stessa parte (più facilmente il proprio Avvocato) a volersene occupare (ad esempio perché bisogna fare una notifica per pubblici proclami o presso la casa comunale, oppure quando c’è una particolare urgenza che non consente di utilizzare le poste o ancora perché l’istanza va notificata in un luogo dove la posta non arriva ed è preferibile optare per una notifica a mano). Questa ipotesi è sempre consentita, basterà chiederlo alla Segreteria dell’Organismo la quale fornirà il documento di nomina del Mediatore e di fissazione del primo incontro.

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