MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE CAUSATA DAL COVID-19

Il post-lockdown incentiva la mediazione

Il nuovo art 3 comma 6 ter del D.L n.6/2020 (convertito in L. 13/2020 ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’ e modificato dal D.L 18/2020, da L. 27/2020, da D.L 28/2020, e da L. 70/2020) inserisce le controversie per i ritardi, le sospensioni, gli annullamenti e gli inadempimenti contrattuali, derivanti dall’emergenza Covid-19, tra le materie per cui è obbligatorio il preventivo esperimento della mediazione come condizione di procedibilità.

La condizione di procedibilità presuppone, in estrema sintesi, che in caso di controversie vertenti nelle materie previste all’art 5 comma 1bis del decreto legislativo 28/2010 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) per poter intraprendere una causa in Tribunale, occorre prima svolgere un tentativo di mediazione. Le controversie per i ritardi, le sospensioni, gli annullamenti e gli inadempimenti contrattuali, derivanti dall’emergenza Covid-19, si aggiungono, da oggi, alle materie obbligatorie.

Con l’evidente intento di favorire la risoluzione conciliativa delle controversie derivanti dall’epidemia, la mediazione civile e commerciale offre una risposta alla domanda di giustizia in un momento di affanno per i tribunali.

Grazie alle qualità intrinseche di questo istituto, quali celerità, gratuità del primo incontro, costi contenuti, agevolazioni fiscali, riservatezza e facilitazione, all’impronta del dialogo e all’accordo condiviso da entrambe le parti, la mediazione civile è adatta a risolvere le controversie contrattuali sorte a causa del Covid-19; con l’indubbio grande vantaggio dato dalla possibilità di svolgere il procedimento di mediazione anche in modalità telematica.

Il nuovo comma 6 ter, inoltre, dispone- Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, costituisce condizione di procedibilità della domanda.

La citazione del comma 6-bis è molto rilevante, in quanto introduce un possibile esonero da responsabilità contrattuale in presenza della necessità di rispettare le norme di contenimento. Infatti la norma afferma che il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse ai ritardi o omessi adempimenti.

 

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