Mediazione: finalmente una buona riforma!

Nell’attesa del voto della Camera ci sembra che si possa già esprimere un giudizio molto positivo sulle norme che riguardano la mediazione civile.

Qualcosa manca ancora e su alcuni temi il legislatore poteva essere più coraggioso, ma rimane comunque un buon risultato.

Un ringraziamento prezioso va al Prof. Avv. Paolo Luiso e ai membri della commissione da lui presieduta.

Ecco una sintesi delle modifiche (fra parentesi alcune considerazione e/o delucidazioni):

(fra parentesi qualche considerazione personale):
Le novità della riforma giustizia per la Mediazione Civile (in attesa del voto alla Camera)
1. Incremento esenzione imposta di registro (finora il limite dell’esenzione era fissato a 50.000 euro. Sembra che possa essere raddoppiato)
2. Semplificazione procedura credito di imposta (finora cervellotica a e imbarazzante). Si prevede inoltre un nuovo credito imposta per spese legali ed eventuale contributo unificato versato se si raggiunge accordo. Vengono inoltre individuati dei fondi (4,4 milioni di euro per l’anno 2022 e 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023) da destinare agli incentivi fiscali
3. Gratuito patrocinio esteso alle spese legali. Si introduce inoltre un credito d’imposta per gli Organismi che non percepiscono il compenso
4. Riforma delle spese di avvio (leggendo questa previsione insieme a quella riportata al n. 8 si può pensare che verranno leggermente aumentate per consentire lo svolgimento di un primo incontro che sia vera e propria trattativa in mediazione e non mero incontro filtro. Se così fosse potrebbe portare vantaggi sia alle parti che ai mediatori)
5. Testo Unico Strumenti Complementari alla Giurisdizione (TUSC)
6. Estesa obbligatorietà in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura
7. Prevedere espressamente quale parte è onerata della condizione di procedibilità (e le relative conseguenze) in caso di opposizione a decreto ingiuntivo (le S.U. della Cassazione pongono l’onere a carico del creditore)
8. Favorire la partecipazione personale delle parti (si potrà delegate solo per giustificati motivi) e l’effettivo confronto
9. Regolare le conseguenze della mancata partecipazione (andando in direzione di maggiore effettività potrebbero inasprire le sanzioni sull’assente ingiustificato. Questa cosa controbilancerebbe l’onere dell’obbligatorietà che ricade sull’istante)
10. Per i dipendenti pubblici si esclude la responsabilità erariale se non sussiste dolo o colpa grave (negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti)
11. L’amministratore di condominio non necessita dell’autorizzazione dell’assemblea per avviare o partecipare a una mediazione (ovviamente rimane l’obbligo di preventiva autorizzazione per eventuali accordi o risposte alla proposta del mediatore)
12. Consulenze Tecniche “d’ufficio” CTM: se le parti lo stabiliscono sin dall’inizio, potranno essere prodotte in giudizio e valutate dal giudice (si evitano nuove spese tecniche. L’orientamento prevalente andava già in questa direzione)
13. Potenziamento della formazione per i mediatori, riduzione dei tirocini (10 a biennio e solo fino al 3° biennio) e aumento criteri di idoneità dei formatori. Nuovo requisito formativo per mediatori non “giuristi”: ai requisiti si aggiunge una specifica formazione giuridica
14. Potenziamento dei requisiti di qualità e trasparenze degli Organismi di Mediazione, del Responsabile dell’Organismo e del Responsabile Scientifico degli Enti di Formazione
15. Valorizzare e incentivare la c.d. mediazione delegata
16. Possibilità di svolgere mediazione e negoziazione assistita online ma su accordo delle parti (qui il legislatore poteva essere più coraggioso perché l’online aiuta le parti a ridurre i costi e dato che – almeno nelle mediazioni obbligatorie – è prevista la difesa legale obbligatoria non si capisce perché lasciare al singolo il potere di complicare la procedura senza nemmeno un giustificato motivo. Si consideri che con il processo civile telematico ormai i legali hanno tutte le dotazioni tecnologiche necessarie. A mio parere aveva più senso liberalizzare la mediazione online fino al primo incontro e in quell’occasione subordinare la continuazione telematica al volere delle parti). Si prevede inoltre che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto (questa previsione potrebbe mirare a semplificare gli strumenti di partecipazione online. Ad esempio finora non era consentito l’utilizzo di piattaforme come Skype e simili e soltanto durante l’emergenza sanitaria da COVID-19 era stata utilizzata la stessa terminologia per liberalizzare questi strumenti nel momento di bisogno)
17. Possibilità di svolgere la negoziazione assistita per le controversie di lavoro
18. Semplificare la negoziazione assistita
19. Possibilità di svolgere attività istruttoria in negoziazione assistita (acquisizione dichiarazioni)
20. Altre previsioni per la negoziazione assistita
Dott. Gabriele Pardo
AD Rimedia Srl

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