La riforma della mediazione è finalmente realtà. Ecco tutte le novità

Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato la tanto attesa riforma della Giustizia che contiene numerose migliorie anche al sistema mediazione.
In sintesi ecco le novità che entreranno in vigore il 30/06/2023:

  • Armonizzazione testo con eliminazione di alcune note incongruenze o lacune
  • Aumentati gli incentivi fiscali:
    • Esenzione imposta di registro fino a € 100.000
    • Credito di imposta per le spese di mediazione e per le spese legali certo e predeterminato con limite di € 600 per parte e per procedura
    • In caso di mediazione avviata a seguito di avvio del processo è previsto un ulteriore credito di imposta pari al contributo unificato versato  dalla parte del giudizio estinto per raggiungimento di accordo conciliativo (max € 518)
  • Gratuito patrocinio per mediazioni obbligatorie: dovrà essere preventivamente richiesto all’Ordine degli Avvocati e coprirà sia le spese legali che le spese di mediazione (l’organismo non si paga ma matura un credito di imposta mentre le spese legali devono poi essere confermate a seguito del raggiungimento dell’accordo)
  • Formazione mediatori: sarà rivista dal ministero (dovrebbero sparire i tirocini, aumentare la formazione per i non giuristi, prevedere una formazione specifica per tutti sulla riforma)
  • Procedimento:
    • Il primo incontro dovrà tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito
    • Obbligo di partecipazione personale per le persone fisiche salvo giustificati motivi che dovranno essere dichiarati.
    • Abolizione del primo incontro gratuito: il ministero dovrà stabilire le tariffe per le spese di segreteria e per le spese del primo incontro che dovrà essere un vero e proprio incontro di mediazione (le spese di segreteria dovrebbero rimanere quelle conosciute finora; per le spese del primo incontro di trattativa le indiscrezioni parlano di circa € 80 per parte)
    • Obbligo di leale cooperazione delle parti e degli avvocati
    • In caso di consulenza tecnica in mediazione le parti possono decidere di rendere il documento utilizzabile nel successivo processo
  • Amministrazioni pubbliche: oltre a prevedere delle attenuanti alle possibili responsabilità che potranno essere responsabili in caso di danno erariale soltanto per dolo o colpa grave consistente in negligenza inescusabile per grave violazione della legge o per travisamento dei fatti
  • Sanzioni aggravate in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo: argomento di prova; sanzione a pagamento del contributo unificato doppi; condanna del soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativa (max spese giudizio)
  • Obbligatorietà estesa ai contratti di: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura
  • Onere avvio mediazione in capo al creditore in caso di opposizione a decreto ingiuntivo
  • Amministratore di condominio: ora è legittimato automaticamente ad aderire o avviare un procedimento di mediazione e viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea soltanto l’eventuale accordo raggiunto o della proposta del mediatore
  • Mediazione delegata: il giudice deve motivare l’ordinanza con la quale manda le parti in mediazione e se la procedura non viene avviata dichiara l’improcedibilità della domanda (anche per l’appello!)
  • Obbligo formazione specifica per i magistrati
  • Durata. viene confermata la durata massima di 3 mesi ma potrà essere prorogata di altri 3 mesi solo su accordo scritto delle parti (particolarmente significativo in caso di giudizio pendente)
  • Mediazione online (telematica)
    • Semplificazione procedura e modalità di firma di verbali e accordi
    • Liberalizzazione nella scelta della piattaforma da utilizzare
    • Chiunque sarà libero di scegliere se partecipare fisicamente o telematicamente (non è quindi necessario l’accordo delle parti per lo svolgimento telematico, deve soltanto essere garantita la fisicità a chi lo preferisce)
  • Verbali:
    • nelle mediazioni fisiche il verbale conclusivo dovrà essere redatto in tanti originali quante sono le parti più uno da depositare presso l’Organismo
    • se si raggiunge l’accordo deve essere indicato il valore dello stesso (un po’ come avviene dal Notaio)
    • bisognerà riportare con attenzione tutte le presenze, i poteri in caso di delegati e gli eventuali giustificati motivi di mancata partecipazione personale del delegante
    • obbligo di conservazione presso l’Organismo per almeno 3 anni
    • in caso di attivazione dell’esecutività il testo dell’accordo sarà integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, comma 2 cpc.
  • Mediatori: maggiori garanzie  di professionalità e imparzialità
  • Gli Organismi di mediazione privati dovranno essere società che hanno un oggetto sociale esclusivamente limitato alle ADR e alla relativa formazione. Sono previsti maggiori elementi di efficienza e trasparenza (anche per formatori). Gli organismi dovranno adeguarsi alle nuove norme (e al nuovo decreto attuativo che dovrebbe essere licenziato nei prossimi mesi) entro il 30/04/2023

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