La riforma della mediazione è finalmente realtà. Ecco tutte le novità

In sintesi ecco le novità che entreranno in vigore il 30/06/2023:
- Armonizzazione testo con eliminazione di alcune note incongruenze o lacune
- Aumentati gli incentivi fiscali:
- Esenzione imposta di registro fino a € 100.000
- Credito di imposta per le spese di mediazione e per le spese legali certo e predeterminato con limite di € 600 per parte e per procedura
- In caso di mediazione avviata a seguito di avvio del processo è previsto un ulteriore credito di imposta pari al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto per raggiungimento di accordo conciliativo (max € 518)
- Gratuito patrocinio per mediazioni obbligatorie: dovrà essere preventivamente richiesto all’Ordine degli Avvocati e coprirà sia le spese legali che le spese di mediazione (l’organismo non si paga ma matura un credito di imposta mentre le spese legali devono poi essere confermate a seguito del raggiungimento dell’accordo)
- Formazione mediatori: sarà rivista dal ministero (dovrebbero sparire i tirocini, aumentare la formazione per i non giuristi, prevedere una formazione specifica per tutti sulla riforma)
- Procedimento:
- Il primo incontro dovrà tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito
- Obbligo di partecipazione personale per le persone fisiche salvo giustificati motivi che dovranno essere dichiarati.
- Abolizione del primo incontro gratuito: il ministero dovrà stabilire le tariffe per le spese di segreteria e per le spese del primo incontro che dovrà essere un vero e proprio incontro di mediazione (le spese di segreteria dovrebbero rimanere quelle conosciute finora; per le spese del primo incontro di trattativa le indiscrezioni parlano di circa € 80 per parte)
- Obbligo di leale cooperazione delle parti e degli avvocati
- In caso di consulenza tecnica in mediazione le parti possono decidere di rendere il documento utilizzabile nel successivo processo
- Amministrazioni pubbliche: oltre a prevedere delle attenuanti alle possibili responsabilità che potranno essere responsabili in caso di danno erariale soltanto per dolo o colpa grave consistente in negligenza inescusabile per grave violazione della legge o per travisamento dei fatti
- Sanzioni aggravate in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo: argomento di prova; sanzione a pagamento del contributo unificato doppi; condanna del soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativa (max spese giudizio)
- Obbligatorietà estesa ai contratti di: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura
- Onere avvio mediazione in capo al creditore in caso di opposizione a decreto ingiuntivo
- Amministratore di condominio: ora è legittimato automaticamente ad aderire o avviare un procedimento di mediazione e viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea soltanto l’eventuale accordo raggiunto o della proposta del mediatore
- Mediazione delegata: il giudice deve motivare l’ordinanza con la quale manda le parti in mediazione e se la procedura non viene avviata dichiara l’improcedibilità della domanda (anche per l’appello!)
- Obbligo formazione specifica per i magistrati
- Durata. viene confermata la durata massima di 3 mesi ma potrà essere prorogata di altri 3 mesi solo su accordo scritto delle parti (particolarmente significativo in caso di giudizio pendente)
- Mediazione online (telematica)
- Semplificazione procedura e modalità di firma di verbali e accordi
- Liberalizzazione nella scelta della piattaforma da utilizzare
- Chiunque sarà libero di scegliere se partecipare fisicamente o telematicamente (non è quindi necessario l’accordo delle parti per lo svolgimento telematico, deve soltanto essere garantita la fisicità a chi lo preferisce)
- Verbali:
- nelle mediazioni fisiche il verbale conclusivo dovrà essere redatto in tanti originali quante sono le parti più uno da depositare presso l’Organismo
- se si raggiunge l’accordo deve essere indicato il valore dello stesso (un po’ come avviene dal Notaio)
- bisognerà riportare con attenzione tutte le presenze, i poteri in caso di delegati e gli eventuali giustificati motivi di mancata partecipazione personale del delegante
- obbligo di conservazione presso l’Organismo per almeno 3 anni
- in caso di attivazione dell’esecutività il testo dell’accordo sarà integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, comma 2 cpc.
- Mediatori: maggiori garanzie di professionalità e imparzialità
- Gli Organismi di mediazione privati dovranno essere società che hanno un oggetto sociale esclusivamente limitato alle ADR e alla relativa formazione. Sono previsti maggiori elementi di efficienza e trasparenza (anche per formatori). Gli organismi dovranno adeguarsi alle nuove norme (e al nuovo decreto attuativo che dovrebbe essere licenziato nei prossimi mesi) entro il 30/04/2023