Cos’è la Mediazione


La Mediazione Civile e Commerciale è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie  introdotto dal legislatore nel 2010.
Serve a risolvere le controversie di diritto civile in tempi molto rapidi, a costi accessibili ed evitando di doversi rivolgere al tribunale.
Una procedura di mediazione può essere attivata da chiunque abbia interesse purché riguardi questioni attinenti a diritti disponibili (ossia tutti quei diritti che ciascuno di noi può negoziare liberamente).  

Se vuoi approfondire tutte le informazioni sulla Mediazione Civile leggi le nostre FAQ.

Qui di seguito qualche approfondimento!

Semplicità

Per avviare un procedimento di mediazione è sufficiente presentare un’istanza presso la nostra Segreteria online, presso una nostra sede o anche per Fax, PEC o email indicando i propri dati, quelli della controparte e una breve sintesi dell’oggetto della controversia.

Rapidità

La procedura di mediazione ha una durata estremamente inferiore a quella di un ordinario processo civile. Quando depositerete l’istanza, infatti, la nostra Segreteria vi contatterà per fissare il primo incontro di mediazione a circa 30 giorni. La procedura si conclude, normalmente, nel termine massimo di 3 mesi dal deposito dell’istanza.

Economicità

L’avvio o l’adesione ad una procedura di mediazione presenta costi predeterminati e sensibilmente inferiori a quelli di un  processo (spesso imprevedibili).

Al contrario, i costi per la mediazione sono fissati per legge e conoscibili prima dell’avvio della procedura, senza spese ulteriori o inaspettate!

Mantenimento o contenimento dei rapporti

Una controversia può nascere per molte ragioni: da una mancanza di rispetto dei diritti altrui, da una vicenda familiare o da situazioni patologiche. Tuttavia nella maggioranza dei casi, anche quando il problema viene vissuto come un sopruso, il problema ha radici in un difetto di comunicazione. Le persone vedono così incrinarsi il proprio rapporto amichevole, familiare o professionale.

L’attività del mediatore è molto simile a quella del cercatore d’oro! Il suo obiettivo è quello di scovare quali siano i reali interessi delle parti e fare in modo che questi possano essere soddisfatti ricreando quegli spazi comunicativi che si credevano ormai interrotti.

La riscoperta di un dialogo e la presa di coscienza dei motivi di attrito consente pertanto alle parti di recuperare e a volte rinforzare i rapporti collaborativi (professionali e non). Quando i rapporti non sono recuperabili si mirerà a superarli.

RiservatezzaRisultati immagini per distruggi documenti

Tutto quello che viene detto o prodotto in mediazione è coperto dal segreto. Lo stesso mediatore è soggetto al vincolo della riservatezza e non può essere chiamato a testimoniare. Allo stesso modo, non è ammessa la prova testimoniale o il giuramento nei confronti di chi ha partecipato alla Mediazione.

Il mediatore

Il mediatore è un professionista, terzo ed imparziale, specificamente abilitato allo svolgimento di quest attività. Ha un ruolo propulsivo nei confronti delle parti. Rompe gli schemi! Rimedia individua il mediatore  in base a criteri di professionalità.

La mediazione obbligatoria

Il D. Lgs. 28/2010 prevede che il tentativo di conciliazione presso gli organismi abilitati è obbligatorio nelle seguenti materie:

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di aziende
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Associazione in partecipazione
  • Consorzio
  • Franchising
  • Opera
  • Rete
  • Somministrazione
  • Società di persone
  • Subfornitura

E’ prevista la conciliazione obbligatoria anche per la Telefonia, il servizio idrico, elettrico e gas. In questi casi, però, si applica una disciplina di maggior favore nei confronti del consumatore (vai alla pagina dedicata)

Clausole di mediazione

Anche al di fuori degli ambiti di applicazione obbligatoria, le parti possono avviare una procedura di  mediazione su base volontaria e possono anche inserire un’apposita clausola nei contratti che sottoscrivono o negli statuti delle società.

Incentivi fiscali

Tutti gli atti della procedura sono esenti da bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Nel caso in cui si raggiunga un accordo, il relativo contratto è esente da imposta di registro fino al valore di € 100.000. Oltre tale valore, l’imposta si calcola solo sulla parte eccedente.

In caso di successo della mediazione, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta per le somme pagate all’Organismo fino alla somma di 600 euro. Qualora la mediazione non riuscisse il credito d’imposta è ridotto alla metà.

Se vuoi approfondire tutte le informazioni sulla Mediazione Civile leggi le nostre FAQ.

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