Se una parte si presenta in mediazione senza avvocato?

Dipende!

Se si tratta di una mediazione volontaria non c’è nessun problema (anche se è sempre consigliabile dotarsi di un legale di fiducia che possa consigliare opportunamente la parte).

In caso di mediazione obbligatoria (quindi su una delle materie previste dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010) invece la difesa legale, oltre che opportuna, è obbligatoria.

Questo non vuol dire che il mediatore non potrà svolgere ugualmente l’incontro (il mediatore deve sempre svolgere il primo incontro salvo che l’istante rinuncia alla domanda).

Sulla possibilità di partecipare agli incontri senza l’avvocato in mediazione obbligatoria possono essere effettuate delle valutazioni di opportunità.

ATTENZIONE: queste informazioni non rappresentano una regola ma una semplice valutazione di opportunità. Si ragiona in questo modo quando le parti preferiscono valutare la possibilità di raggiungere un accordo conciliativo anche a scapito della formalità della procedura. Questo significa che la validità della procedura stessa o della partecipazione della parte sprovvista di avvocato possa essere considerata nulla!

  • la partecipazione della parte senza avvocato è subordinata anzitutto all’accettazione delle altre parti e del mediatore
  • la costituzione in mediazione sarà irrituale. Questo può assumere un significato diverso in base all’esito della mediazione:
    1. In mediazione si raggiunge un accordo:  l’accordo raggiunto avrà al validità di una semplice transazione e potrebbe quindi non essere considerato valido come titolo esecutivo
    2. In mediazione non si raggiunge l’accordo: la partecipazione irrituale dovrebbe essere considerata dal giudice come se la parte non avesse partecipato all’incontro con le conseguenze procedurali previste in tal caso.

Il Mediatore, in casi del genere, e sempre che la presenza della parte sia accettata da tutti, dovrebbe sempre dare atto della costituzione irrituale della parte. Qualora lo ritenesse opportuno può fare un verbale di rinvio invitando la parte sprovvista a dotarsi di un legale per l’incontro successivo.

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