Cos’è la Mediazione

La Mediazione Civile e Commerciale è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie introdotto dal legislatore nel 2010. Serve a risolvere le controversie di diritto civile in tempi rapidi, con costi contenuti e senza dover ricorrere al tribunale. Questa procedura può essere attivata da chiunque ne abbia interesse purché riguardi questioni attinenti a diritti disponibili, cioè quei diritti che le parti coinvolte possono negoziare liberamente; in alcuni casi, l’attivazione della mediazione è obbligatoria.

La mediazione è una procedura decisamente più veloce rispetto a un ordinario processo civile. Il primo incontro di mediazione, infatti, viene fissato tra i 20 e i 40 giorni successivi al deposito della domanda e la procedura si conclude, normalmente, nel termine massimo di 3 mesi.


I costi della mediazione sono predeterminati dalla legge e sensibilmente inferiori a quelli di un processo (spesso imprevedibili), senza spese ulteriori o inaspettate! In più, tutti gli atti della procedura sono esenti da bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, il relativo contratto è esente da imposta di registro fino al valore di € 100.000. Oltre tale valore, l’imposta si calcola solo sulla parte eccedente. Inoltre, è riconosciuto alle parti un credito d’imposta per le somme pagate all’Organismo.


Tutto quello che viene detto o prodotto in mediazione è coperto dal segreto. Lo stesso mediatore è soggetto al vincolo della riservatezza e non può essere chiamato a testimoniare. Allo stesso modo, non è ammessa la prova testimoniale o il giuramento nei confronti di chi ha partecipato alla Mediazione.


L’attività del mediatore è molto simile a quella del cercatore d’oro! Il suo obiettivo è quello di scovare quali siano i reali interessi delle parti e fare in modo che questi possano essere soddisfatti ricreando gli spazi comunicativi che si credevano ormai interrotti. La riscoperta di un dialogo e la presa di coscienza dei motivi di attrito consente pertanto alle parti di recuperare e a volte rinforzare i rapporti collaborativi (professionali e non). Quando i rapporti non sono recuperabili si mirerà a superarli.


Come anticipato, ci sono dei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità: prima di adire il Tribunale, è necessario fare un tentativo di mediazione!

Il D. Lgs. 28/2010, infatti, elenca una serie di materie per le quali è obbligatorio presentare preventivamente una domanda di mediazione:

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di aziende
  • Contratti assicurativi
  • Contatti bancari /finanziari
  • Responsabilità medica e sanitaria
  • Associazione in partecipazione
  • Consorzio
  • Franchising
  • Contratto d’opera
  • Contratto di rete
  • Somministrazione
  • Società di persone
  • Subfornitura
  • Diffamazione

È prevista la conciliazione obbligatoria anche per la Telefonia, il servizio idrico, elettrico e gas. In questi casi, però, si applica una disciplina di maggior favore nei confronti del consumatore (vai alla pagina dedicata)

Anche al di fuori degli ambiti di applicazione obbligatoria, le parti possono avviare una procedura di mediazione su base volontaria e possono anche inserire un’apposita clausola nei contratti che sottoscrivono o negli statuti delle società.

Se vuoi approfondire tutte le informazioni sulla Mediazione Civile leggi le nostre FAQ.

MEDIAZIONE ONLINE: LE NOVITA' DELLA NUOVA RIFORMA

CON LA RIFORMA CAMBIA LA MEDIAZIONE ONLINE
Soprattutto la modalità di apposizione delle firme sui verbali
Guarda i tutorial e leggi le altre novità